La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza 7 settembre 2026 n. 32917, ha affrontato i confini della posizione di garanzia ed i presupposti di responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSE). Nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del CSE e annullato la sentenza di condanna con rinvio sul presupposto che, in assenza della prova che il CSE fosse stato edotto dell'avvio del cantiere, non è possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa. La vicenda giudiziaria riguarda il crollo di un fabbricato residenziale avvenuto nel mese di luglio 2015. I committenti avevano affidato i lavori di ristrutturazione di un proprio fabbricato ad una ditta che, a sua volta, aveva subappaltato le opere di demolizione, scavo e rimozione dei materiali ad un’altra ditta specializzata. Durante le operazioni di demolizione, la ditta esecutrice aveva proceduto a:
tagliare le travi portanti dell'edificio a filo con la parete delle abitazioni confinanti;
rimuovere i materiali abbattuti ed effettuare scavi di abbassamento del terreno alla radice del muro dell'abitazione adiacente;
omettere qualsiasi opera di puntellamento o consolidamento preventivo della struttura confinante.
Il giorno 22 luglio 2015, mentre nel cantiere non era presente alcun operaio, la muratura portante dell'abitazione adiacente al cantiere, rimasta del tutto priva di sostegno, improvvisamente crollava. La vicenda processuale che è seguita all'incidente è culminata nella pronuncia della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Vicenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui agli artt. 585 e 590 c.p. perché estinto per prescrizione, ma confermava la dichiarazione di penale responsabilità nei confronti del titolare della ditta e del CSE per il reato di cui agli artt. 113, 434 e 449 c.p. ritenendoli responsabili di aver cagionato il crollo dell'abitazione posta a fianco di quella ove venivano eseguiti i lavori di demolizione. Avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello entrambi gli imputati presentavano ricorso per cassazione ma, ai fini del presente commento sarà esaminata la sola posizione del CSE. Annullamento della condanna del CSE: motivazioni. La Corte di Cassazione, investita del ricorso, annullava la sentenza di condanna nei confronti del CSE, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Le ragioni fondamentali dell'annullamento risiedono nelle seguenti carenze della sentenza impugnata. La Corte d'Appello aveva addebitato al CSE l'omessa vigilanza ed il mancato esercizio dei poteri di intervento e sospensione dei lavori. La Cassazione, di contro, rilevava un evidente vizio logico: la sentenza di secondo grado aveva desunto la conoscenza delle irregolarità dalla mancata attivazione dell'imputato, mentre la conoscenza effettiva dell'avvio del cantiere costituisce il presupposto necessario per poter ritenere esigibile qualsiasi condotta di controllo o sospensione. La difesa aveva specificamente evidenziato che al CSE non era mai stata inviata la comunicazione di inizio lavori e non era stato trasmesso il Piano Operativo di Sicurezza (POS) della ditta appaltatrice, nonostante ne avesse richiesto l'invio, né gli era stato comunicato il subappalto dei lavori. I giudici di merito non avevano individuato le prove o gli elementi di fatto da cui desumere che il CSE fosse effettivamente a conoscenza dell'inizio concreto delle lavorazioni. Senza dimostrare che il coordinatore fosse informato dell'apertura del cantiere, non era possibile muovergli un rimprovero per non essere intervenuto. Sulla base delle suddette motivazioni, la Corte di Cassazione decideva di rinviare il caso alla Corte d'appello di Venezia affinché accertasse, sulla base delle risultanze processuali, se il CSE avesse avuto effettiva conoscenza dell'avvio dei lavori e del subappalto. PSC: analisi, censure, giudizio. Relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), la Corte di Cassazione analizzava sia le contestazioni mosse nei gradi di merito, sia le difese dell'imputato e le prescrizioni della legge. Sul piano contenutistico, il PSC redatto dal CSE ed esibito il giorno successivo al crollo era carente di un piano specifico per le demolizioni. Il documento riportava unicamente la raccomandazione di fare particolare attenzione alle demolizioni essendo il fabbricato in aderenza con altri due, oltre a generiche indicazioni sulla predisposizione di sistemi di sostegno. Inoltre, nel Piano figurava unicamente la ditta appaltatrice, mentre non vi era menzione del subappalto. Già i giudici di primo e secondo grado (aderendo alle rilevazioni del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro, cd. SPISAL) avevano censurato la genericità del PSC, ritenendo che le sue prescrizioni costituissero mere raccomandazioni valide per qualsiasi struttura, inidonee a garantire la sicurezza delle demolizioni in un edificio vetusto. Inoltre, la Corte d'Appello aveva sostenuto che la stesura di un PSC così generico costituisse una causa del crollo e un "implicito assenso" all'avvio delle lavorazioni senza la documentazione necessaria. La difesa del CSE, invece evidenziava che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 D.Lgs. 81/2008, il piano delle demolizioni deve essere inserito nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) predisposto dall'impresa esecutrice, e non nel PSC. La difesa inoltre contestava la qualificazione di genericità attribuita al PSC dai giudici di merito. Per la Cassazione, tuttavia, sebbene le sentenze di merito avessero sottolineato la genericità del PSC ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 81/2008, il piano era destinato a operare una volta avviata la fase esecutiva. La Corte d'Appello, secondo i giudici di legittimità, era dunque incorsa in un vizio logico nel desumere la responsabilità colposa del CSE dalla genericità del PSC o nel ritenerlo un assenso implicito all'apertura del cantiere. Per addebitare al coordinatore il mancato esercizio dei poteri di controllo, intervento o sospensione, i giudici avrebbero dovuto prima dimostrare che quest’ultimo fosse stato effettivamente informato dell'avvio concreto dei lavori. Circostanza non provata allo stato degli atti. Con la sentenza in commento la Cassazione ha chiarito che non si può utilizzare l'omesso intervento come prova della conoscenza dell'irregolarità, in quanto la conoscenza costituisce il presupposto necessario per ritenere il controllo concretamente esigibile. Nel caso di specie, poiché al CSE non erano mai stati comunicati l'inizio dei lavori, il POS della ditta appaltatrice ed il subappalto, non gli si poteva muovere un addebito di colpa senza dimostrare che fosse stato informato dell'effettiva apertura delle lavorazioni.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL