Cessione di ramo d’azienda: il giudice deve valutare gli elementi organizzativi e produttivi nel complesso

Cessione di ramo d’azienda: il giudice deve valutare gli elementi organizzativi e produttivi nel complesso

  • 18 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Al centro della lite, la qualificazione come cessione di ramo di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. piuttosto che come trasferimento di ramo d’azienda dell’operazione verificatasi in concreto. Nello specifico, con la Sentenza n. 25189 del 10 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito anzitutto che l’accertamento dei presupposti fattuali dell’una e dell’altra operazione costituisce una valutazione riservata al giudice di merito; inoltre, gli Ermellini precisano che detta valutazione deve considerare l’operazione nel suo complesso tanto negli aspetti organizzativi, quanto negli aspetti produttivi, non essendo i singoli elementi presi da soli sufficienti a qualificare l’operazione. Nel ricorso infatti erano stati presi in considerazione diversi elementi, come la costituzione di una società di scopo (che da sola non consente di qualificare come fittizia la cessione) o la presenza di un contratto di rete (che non esclude automaticamente l’autonomia funzionale dell’entità che viene trasferita) per qualificare l’operazione come trasferimento e non come cessione. Ciò che rileva invece, come osserva la Corte, è verificare se il complesso ceduto abbia in concreto un assetto organizzativo e le caratteristiche necessarie per costituire un’entità economica autonoma in grado di mantenere la sua identità anche dopo il trasferimento.