Malattia: l’indennità decorre dal giorno precedente al certificato medico
- 18 Settembre 2026
- Pubblicazioni
L'indennità economica di malattia viene normalmente erogata a partire dal 4° giorno di malattia, computato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata sull'attestazione medica, sempreché la visita risulti effettuata lo stesso giorno di inizio della malattia o il giorno immediatamente successivo. Se nella certificazione non risulta la data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, il 4° giorno si computa dalla data di effettuazione della visita medica. I primi 3 giorni di malattia, indicati con il termine di "carenza", non sono indennizzati dall'INPS. Il precedente orientamento dell’INPS. La decorrenza dell'indennità può essere anticipata al giorno precedente il rilascio della certificazione nel caso in cui sulla stessa risulti compilata la voce «dichiara di essere ammalato dal...».
Tale regola però non si applicava nelle seguenti ipotesi:
qualora la data riportata nella predetta voce retroagisca di oltre un giorno dalla data del rilascio;
se la certificazione derivi da visita ambulatoriale. In questi casi le giornate anteriori alla data di rilascio della certificazione si consideravano non documentate e l'erogazione dell'indennità di malattia decorreva dalla data di rilascio del certificato (Circ. INPS 15 luglio 1996 n. 147). La nuova posizione dell’INPS. L’attuale contesto sociosanitario italiano è caratterizzato da un profondo processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale. La crescente e progressiva diminuzione del numero di medici su tutto il territorio nazionale, i maggiori carichi di lavoro e l’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici, comportano l’esigenza di interpretare in modo evolutivo la disposizione esaminata in merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio (anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l’accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti). Pertanto, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il proprio precedente orientamento applicativo, l’INPS, con Circ. 4 settembre 2026 n. 92, afferma che dal 4 settembre 2026 la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL