Controlli sui fornitori per evitare sul mercato prodotti da lavoro forzato
- 18 Settembre 2026
- Pubblicazioni
Dal 14 dicembre 2027 le imprese che operano sul mercato europeo dovranno fare i conti con un nuovo divieto destinato a incidere direttamente sulle catene di fornitura: non potranno essere immessi o messi a disposizione nel mercato dell’Unione, né esportati, prodotti ottenuti, in tutto o in parte, mediante lavoro forzato. Il 3 settembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea sono state pubblicate le linee guida per l’applicazione del regolamento Ue 2024/3015, chiarendo il perimetro della disciplina e le condotte attese dagli operatori economici. La finalità è duplice: impedire che il mercato europeo assorba prodotti realizzati attraverso forme di sfruttamento incompatibili con i diritti fondamentali e garantire condizioni di concorrenza uniformi tra le imprese. La nozione utilizzata è quella della Convenzione Oil numero 29: è forzato il lavoro o servizio estorto sotto minaccia di una punizione e per il quale la persona non si sia offerta spontaneamente. Rilevano, tra gli altri, coercizione, restrizione della libertà di movimento, servitù per debiti, mancato pagamento dei salari, sottrazione dei documenti, minacce o abuso di situazioni di vulnerabilità. Il campo di applicazione è molto ampio. Il regolamento riguarda tutti i prodotti, senza distinzione di origine, settore o tipologia, compresi prodotti agricoli, minerali e materie prime. È sufficiente che il lavoro forzato sia stato utilizzato anche solo per una parte del prodotto o in una fase dell’estrazione, raccolta, produzione, fabbricazione o trasformazione. Non rileva che il fenomeno si verifichi dentro o fuori dall’Unione. Sono invece esclusi i servizi in quanto tali. Destinatari sono tutti gli operatori che immettono o mettono a disposizione prodotti nel mercato europeo o li esportano: produttori, fabbricanti, importatori, esportatori, distributori e dettaglianti. Per le imprese il punto centrale è che il regolamento pone un obbligo di risultato: il prodotto ottenuto con lavoro forzato non deve arrivare sul mercato. Non viene introdotto, con questa specifica normativa, un autonomo obbligo generalizzato di due diligence. Le linee guida indicano però nella verifica della catena di approvvigionamento uno strumento essenziale per ridurre il rischio di violazione. Le imprese sono quindi spinte a integrare il rischio di lavoro forzato nei sistemi di controllo, individuare le aree e i fornitori più esposti, adottare misure preventive e documentare le attività svolte. Si tratta di misure che le linee guida qualificano come volontarie, salvo gli obblighi di diligenza derivanti da altre normative europee. Questa attività preventiva assume un rilievo concreto in caso di controllo. Le autorità possono infatti avviare indagini sui prodotti sospettati di essere stati realizzati mediante lavoro forzato e acquisire informazioni dagli operatori economici. Se il presunto sfruttamento si verifica fuori dall’Unione, l’autorità capofila è la Commissione; se avviene all’interno dell’Ue, procede l’autorità nazionale competente. L’indagine può portare a una decisione che vieta l’immissione o l’esportazione del prodotto e ne impone il ritiro dal mercato e lo smaltimento. Il divieto, inoltre, riguarda il prodotto e non soltanto l’impresa sottoposta all’indagine: una volta adottata la decisione, questa opera nei confronti di qualsiasi operatore che intenda commercializzare nell’Unione i prodotti interessati. Alle frontiere le merci possono essere bloccate e, quando risultano oggetto di una decisione di divieto, devono essere smaltite o sequestrate, con i relativi costi a carico dell’operatore. Gli Stati Ue devono definire le relative sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nel determinarne l’importo assume rilievo soprattutto gravità e durata dell’inosservanza, rispetto degli obblighi di ritiro e smaltimento, carattere doloso o colposo della condotta, cooperazione dell’impresa ed eventuali precedenti. Il nuovo quadro non impone quindi alle imprese una certificazione preventiva generalizzata della filiera, ma rende la conoscenza della catena dei fornitore un elemento essenziale di gestione del rischio.
Fonte: SOLE24ORE