Indennità sostitutiva servizio mensa: dopo quante ore di lavoro spetta?

Indennità sostitutiva servizio mensa: dopo quante ore di lavoro spetta?

  • 18 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Nel caso oggetto dell'Ordinanza 2 settembre 2026 n. 24919, una lavoratrice, in forza presso un’azienda ospedaliera come collaboratore sanitario professionale infermiere, si rivolgeva all’autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a beneficiare del servizio mensa ovvero al corrispondente servizio sostitutivo, in relazione ai turni continuativi svolti con orario giornaliero superiore alle sei ore nel periodo 11 maggio 2014 – 31 gennaio 2023. Conseguentemente chiedeva la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno, oltre alla corresponsione della maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22 c. 36 L. 724/1994.Il Tribunale accoglieva il ricorso e tale decisione veniva confermata in secondo grado. L’azienda ospedaliera ricorreva così in cassazione affidandosi a quattro motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie. L’azienda ospedaliera, con il primo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza d’appello per aver attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a una comunicazione scritta che non conteneva né la quantificazione del credito né elementi fattuali idonei a consentirne la determinazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata tale doglianza, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’atto interruttivo della prescrizione deve contenere: 
l’indicazione del soggetto obbligato; 
l’esplicitazione della pretesa creditoria; 
l’intimazione o una richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto, con conseguente effetto di costituzione in mora. 
Non sono, invece, sufficienti meri solleciti privi del carattere intimatorio o di una espressa richiesta di adempimento (cfr. Cass. 18546/2020, Cass. 15714/2018, Cass. 17123/2015). 
Secondo la Corte di Cassazione, quanto sopra vale a maggior ragione nei casi in cui, come quello in esame, il creditore abbia chiaramente indicato il titolo posto a fondamento della pretesa e gli elementi necessari per la quantificazione analitica dell’importo eventualmente dovuto siano già nella disponibilità del debitore, trattandosi di crediti strettamente connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa presso una struttura pubblica. Con il secondo ed il terzo motivo, esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, l’azienda ospedaliera ha contestato il riconoscimento del diritto alla fruizione del servizio mensa in relazione a un’articolazione dell’orario di lavoro non contemplata dalla disciplina negoziale collettiva e, in particolare, con riferimento ai turni notturni. Anche tali censure sono state ritenute infondate. La Corte di Cassazione ha, preliminarmente, ribadito che il buono pasto costituisce un beneficio di natura assistenziale, volto a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente, al fine di garantire il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa. Il relativo diritto presuppone la fruizione di una pausa destinata al pranzo e sorge, in via generale, quando l’orario di lavoro giornaliero sia di durata non inferiore a sei ore, così da rendere necessario un intervallo nell’attività lavorativa. A tal fine, non assumono rilievo né la durata della pausa né le modalità di articolazione dell’orario, compresa la sua organizzazione in turni. La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che la riduzione della pausa riconosciuta al personale turnista da trenta a dieci minuti non comporta l’esclusione del diritto alla fruizione del servizio mensa, poiché esso matura non in funzione della durata della pausa ma dell’orario di lavoro. Pertanto, ove il turno superi le sei ore continuative ex art. 8 D.Lgs. 66/2003, il lavoratore conserva il diritto alla pausa e, conseguentemente, alla fruizione del servizio mensa o al relativo beneficio sostitutivo, eventualmente fruibile prima dell’inizio dell’orario di lavoro o dopo la sua cessazione. Parimenti irrilevante è stata ritenuta la circostanza che i lavoratori interessati siano infermieri turnisti. L’obbligo datoriale di garantire la fruizione delle pause previste dalla normativa non implica, infatti, che tutti i dipendenti debbano assentarsi contemporaneamente dal servizio, con il conseguente rischio di pregiudicare l’assistenza ai pazienti. Spetta piuttosto all’azienda organizzare adeguatamente turni e orari di lavoro in modo da assicurare la fruizione delle pause senza compromettere la continuità e l’efficienza del servizio sanitario. La Corte di Cassazione ha, altresì, respinto la tesi secondo cui l’indennità prevista per il turno notturno sarebbe destinata a compensare, oltre alla maggiore gravosità della prestazione, l’assenza dei servizi normalmente disponibili durante il giorno, tra cui il servizio mensa. Tale interpretazione, infatti, non trova alcun riscontro nella contrattazione collettiva che si limita a riconoscere il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro del personale turnista e, in alcuni casi, a prevedere una specifica indennità aggiuntiva in presenza di turni notturni. Nessuna disposizione collega tale emolumento all’impossibilità di usufruire del servizio mensa. Ne consegue che all’indennità di cui godono i dipendenti in turno notturno non può essere attribuita una funzione ulteriore rispetto a quella espressamente prevista dalle fonti collettive, ossia remunerare il particolare disagio e la maggiore onerosità connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in orario notturno. Infine, con il quarto motivo, l’azienda ospedaliera ha sostenuto che, ai fini della determinazione dell’eventuale danno, avrebbe dovuto essere detratta la quota di retribuzione corrisposta durante le pause effettivamente fruite, assumendo che tali periodi fossero destinati alla consumazione del pasto. Anche tale censura è stata respinta. La Corte ha osservato che il diritto all’indennità sostitutiva del servizio mensa, compete a tutti i lavoratori che prestino attività lavorativa per almeno sei ore consecutive e che, per tale ragione, maturino il diritto ad una pausa. Tale intervallo, non retribuito e finalizzato alla consumazione del pasto, non incide sul diritto del lavoratore turnista a beneficiare delle eventuali pause retribuite previste dalla contrattazione collettiva. Queste ultime perseguono, infatti, una funzione diversa, essendo destinate al recupero delle energie psicofisiche nell’ambito di un’attività organizzata secondo il regime della turnazione. Di conseguenza, tra indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzione delle pause infra-lavorative non è configurabile alcun meccanismo di assorbimento o compensazione, trattandosi di istituti caratterizzati da differenti presupposti, natura e funzione. In considerazione di tutto quanto sopra esposto la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna dell’Azienda Ospedaliera alle spese di lite.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL