Salute sul lavoro sempre più di rilievo penale
- 18 Settembre 2026
- Pubblicazioni
Il suicidio di un lavoratore può diventare la conseguenza penalmente rilevante di un’organizzazione del lavoro caratterizzata da pressioni, vessazioni e carichi insostenibili. È questo il principio che emerge dalla sentenza del 20 luglio con cui il Tribunale di Torino ha condannato il datore di lavoro per omicidio colposo e il preposto per stalking e morte come conseguenza di altro delitto in relazione alla morte di un autista, che nel 2023 si era tolto la vita. Le motivazioni della decisione non sono ancora state depositate, ma il dispositivo conferma una tendenza ormai evidente: il diritto penale sta progressivamente ampliando il proprio raggio d’azione nelle relazioni di lavoro. Una dinamica che trova conferma anche nelle numerose indagini avviate da alcune Procure facendo ricorso all’articolo 603-bis del Codice penale sullo sfruttamento del lavoro, applicato sempre più spesso anche a contesti ben diversi dal tradizionale caporalato. La vicenda riguarda un autista cinquantanovenne impiegato presso una società di logistica, che secondo l’accusa sarebbe stato sottoposto per lungo tempo a turni particolarmente gravosi, continue pressioni e comportamenti umilianti. Questo contesto avrebbe determinato un progressivo deterioramento delle condizioni psicologiche del lavoratore fino al gesto estremo del suicidio. Il procedimento si è concluso con la condanna dell’allora datore di lavoro a otto mesi di reclusione per omicidio colposo, del preposto a un anno e otto mesi per stalking e morte come conseguenza di altro delitto, oltre alla condanna della società in base al Dlgs 231/2001. Solo l’esame delle motivazioni, a oggi non disponibili, consentirà di comprendere come il Tribunale abbia ricostruito il delicato nesso causale tra le modalità di organizzazione del lavoro e il suicidio del dipendente, profilo destinato a rappresentare il vero punto di interesse giuridico della pronuncia. Pur in assenza delle motivazioni, la decisione si inserisce in un orientamento più ampio. Negli ultimi anni la magistratura penale ha progressivamente esteso il proprio intervento nell’ambito delle relazioni di lavoro, valorizzando fattispecie tradizionalmente poco utilizzate oppure interpretandole in chiave evolutiva. Basti pensare al crescente utilizzo dell’articolo 603-bis del Codice penale, contestato non soltanto nei casi classici di intermediazione illecita, ma anche in vicende caratterizzate da modelli organizzativi ritenuti eccessivamente compressivi delle condizioni dei lavoratori. La tutela della salute e della dignità del lavoratore viene così sempre più spesso affidata agli strumenti del diritto penale. È una tendenza che risponde all’esigenza, pienamente condivisibile, di reprimere condotte particolarmente gravi. Nessuno può dubitare che comportamenti vessatori o organizzazioni consapevolmente lesive della salute debbano essere efficacemente sanzionati. Occorre tuttavia evitare che il diritto penale finisca per diventare il principale regolatore dell’organizzazione del lavoro. Il sistema italiano della prevenzione si fonda infatti su un modello articolato, nel quale le responsabilità sono distribuite tra molteplici soggetti: datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organi di vigilanza e ispettori. Senza dimenticare il ruolo propulsivo che, per natura, possono e devono svolgere le organizzazioni sindacali, a tutti i livelli in cui operano. Ciascuno è chiamato a svolgere un ruolo di controllo, prevenzione e correzione delle criticità organizzative prima che queste producano conseguenze irreparabili (fermo restando che la responsabilità ultima è sempre del datore di lavoro, il quale non può usare questo argomento per sottrarsi alle proprie eventuali carenze). Se tale sistema non funziona, la risposta non può essere quella di demandare sempre più spesso al giudice penale il compito di valutare, a posteriori, le scelte organizzative dell’impresa. La repressione dei reati resta indispensabile, ma non può sostituire l’effettivo esercizio delle funzioni di prevenzione e vigilanza che l’ordinamento assegna a tutti gli attori della sicurezza sul lavoro. Solo mantenendo questo equilibrio sarà possibile garantire una tutela efficace della salute senza trasformare il processo penale nello strumento ordinario di governo delle relazioni di lavoro.
Fonte: SOLE24ORE