Licenziamento: quando il fatto c'è, ma il ccnl può imporre la reintegra

Licenziamento: quando il fatto c'è, ma il ccnl può imporre la reintegra

  • 18 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 23817 del 22 luglio 2026, la Cassazione torna sul rapporto tra licenziamento disciplinare e sanzioni previste dal contratto collettivo.  Una lavoratrice era stata licenziata per avere abbandonato il posto durante il turno. L’allontanamento, però, era durato molto meno di quanto contestato e la Corte d’appello aveva ritenuto il licenziamento eccessivo, riconoscendo soltanto un’indennità. La Cassazione ha chiarito che, se il CCNL prevede per quella specifica condotta soltanto una sanzione conservativa, il licenziamento non è consentito e può comportare la reintegrazione.  Sarà ora la Corte d’appello a verificare cosa stabilisca esattamente il CCNL Mobilità per l’infrazione commessa dalla lavoratrice. La sentenza ricorda inoltre che i precedenti disciplinari non possono essere utilizzati per aggravare l’addebito se non sono stati richiamati nella contestazione e nella lettera di licenziamento. Prima di licenziare non basta, quindi, ritenere grave un comportamento: occorre ricostruire con precisione il fatto, confrontarlo con il codice disciplinare e verificare se la recidiva sia realmente utilizzabile. Nelle situazioni più delicate, è questa verifica giuridica preventiva a distinguere un provvedimento solido da una decisione esposta al rischio di reintegrazione.