Cambio appalto: la clausola sociale non garantisce il passaggio di tutti

Cambio appalto: la clausola sociale non garantisce il passaggio di tutti

  • 18 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con l’ordinanza n. 24904 del 31 agosto 2026, chiarisce i limiti della clausola sociale prevista dal CCNL Cooperative sociali. Nel caso esaminato, un autista a tempo indeterminato, impiegato prevalentemente per sostituzioni, era stato escluso dal passaggio diretto alla nuova azienda speciale costituita per internalizzare i servizi ed era stato inserito in una lista per future stabilizzazioni. La clausola sociale non impone l’assunzione automatica di tutto il personale dell’appaltatore uscente. Il passaggio è obbligatorio soltanto se restano sostanzialmente invariati i servizi e il relativo fabbisogno organizzativo. Conta quindi l’effettiva e stabile assegnazione del lavoratore al servizio destinato a proseguire, non il solo fatto che sia stato assunto a tempo indeterminato. Per il nuovo gestore è essenziale documentare il fabbisogno, i criteri di selezione e la loro corrispondenza con il capitolato. Per lavoratori e sindacati occorre invece dimostrare la concreta continuità delle mansioni e l’inserimento stabile nel servizio. Nei cambi d’appalto, il diritto all’assunzione non si decide attraverso formule generali: sono il capitolato, l’organizzazione effettiva e la storia lavorativa individuale a determinare l’esito della verifica.