Licenziamento disciplinare: non basta che il fatto sia accaduto
- 17 Settembre 2026
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Una lavoratrice era stata licenziata per essersi allontanata dal posto durante il turno. L’assenza, però, era durata molto meno di quanto contestato e la Corte d’appello aveva già ritenuto eccessiva la sanzione. La Cassazione, con la sentenza n. 23817 del 22 luglio 2026, ha chiarito che, quando il CCNL prevede per quella specifica condotta soltanto un richiamo, una multa o una sospensione, il licenziamento non è consentito e può comportare la reintegrazione. Nel caso esaminato, i giudici dovranno quindi verificare cosa preveda esattamente il CCNL Mobilità per l’abbandono temporaneo del posto di lavoro. La sentenza ricorda anche che eventuali precedenti disciplinari non possono essere recuperati successivamente per giustificare il licenziamento, se non sono stati indicati nella contestazione e nella comunicazione finale. Prima di licenziare non basta, dunque, valutare quanto il comportamento appaia grave: occorre verificare con attenzione come quella condotta sia descritta e sanzionata dal contratto collettivo. Nelle procedure disciplinari sono spesso questi dettagli - precisione della contestazione, contenuto del CCNL e scelta della sanzione - a determinare la tenuta o meno del provvedimento