Nel caso oggetto della Sentenza 14 luglio 2026 n. 3772 del Tribunale di Milano, una lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimatole dalla società, sua ex datrice di lavoro. In particolare, la lavoratrice adiva il Tribunale di Milano, in funzione del giudice del lavoro, deducendo di essere stata assunta con:
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a cui era stato accluso un patto di prova;
mansioni di “Waste Operations Manager” in relazioni alle quali era stata inquadrata nel terzo livello del CCNL di settore; assegnazione presso la sede operativa di Opera.
La lavoratrice rappresentava di aver svolto, nel corso del rapporto, innumerevoli e diverse mansioni, tra cui l’organizzazione e l’ottimizzazione delle tratte di raccolta mediante software aziendale, la verifica e la gestione della documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti, l’archiviazione documentale, le attività connesse alla gestione dei mezzi aziendali, il controllo delle scorte di magazzino e la ricerca di personale da assumere. Dette mansioni erano state svolte nell’ambito del medesimo orario di lavoro, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. La lavoratrice eccepiva, altresì, di non aver mai ricevuto richiami o rimproveri attinenti alle modalità di esecuzione della prestazione ovvero a modalità comportamentali.
Inoltre, la stessa evidenziava che la società era solita assumere personale mediante contratti con patto di prova per poi recedere sistematicamente alla relativa scadenza. Tant’è che, contestualmente al suo licenziamento, erano stati licenziati, a suo dire, anche altri colleghi. La società convenuta non si costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarata contumace. All’udienza fissata, omessa l’istruttoria, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione. Il Tribunale adito, nel motivare la propria decisione, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il patto di prova è affetto da nullità non solo in caso di mancata stipula per iscritto in epoca anteriore o almeno contestuale all’inizio del rapporto (cfr. Cass. 25/1995; Cass. 5591/2001; Cass. 21758/2010) ma anche in caso di mancata specificazione delle mansioni da espletarsi (per tutte Cass. 17045/2005). Secondo tale orientamento, il patto di prova deve contenere un’indicazione sufficientemente specifica delle attività rispetto alle quali valutare le capacità e le attitudini professionalidel lavoratore. Muovendo da questi principi, il Tribunale ha ritenuto che la clausola contenuta nel contratto in esame non fosse idonea a soddisfare tale requisito. Dalla documentazione prodotta agli atti è emerso, infatti, che il contratto di lavoro si limitava ad indicare, “a titolo esemplificativo”, la qualifica di “Waste Operations Manager” con la precisazione che “il datore di lavoro si impegna a fornire indicazioni rilevanti ai fini del conferimento dell'incarico e dell'assegnazione di compiti o mansioni”. Secondo il Tribunale, la previsione con cui il datore di lavoro si riserva di fornire successivamente le indicazioni necessarie ai fini dell’assegnazione dell'incarico non consente di individuare con sufficiente determinatezza le mansioni destinate a costituire oggetto della prova. Ne consegue, pertanto, che il patto di prova deve ritenersi affetto da nullità per difetto di specificazione delle mansioni. Accertata la nullità del patto di prova, il Tribunale ha, quindi, esaminato le conseguenze sul recesso datoriale. Al riguardo è stato richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il recesso intimatoper mancato superamento della prova, qualora il relativo patto sia nullo, non integra né una giusta causa né un giustificato motivo di licenziamento, restando, pertanto, soggetto alla disciplina limitativa dei licenziamenti. Alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2024, il licenziamento fondato esclusivamente sul mancato superamento di un periodo di prova assistito da un patto geneticamente nullo deve essere qualificato come licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto. Da questa qualificazione deriva l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 3 c. 2 D.Lgs. 23/2015, con conseguente ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre al riconoscimento in suo favore dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dalla lavoratrice, dichiarando nullo il patto di prova accluso al contratto di lavoro e, per l’effetto, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine; ha, altresì, dichiarato illegittimo il licenziamento intimatole dalla società, disponendo la sua reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al pagamento, in suo favore, di una indennità risarcitoria nei termini sopra citati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Il Tribunale ha anche condannato la società alle spese di lite.
Fonte: SOLE24ORE