L’interdizione post parto è revocabile anche senza retroattività
- 17 Settembre 2026
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Il provvedimento di interdizione post parto, con il quale l’Ispettorato territoriale del lavoro dispone l’astensione dal lavoro della lavoratrice madre, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 17 del Dlgs 151/2001, presenta, per espressa disposizione di legge, carattere di definitività, producendo immediatamente i propri effetti giuridici (comma 5). Tuttavia, ciò non impedisce all’amministrazione di riesaminare il proprio operato, attraverso gli strumenti di autotutela previsti dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990. Questo il chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro fornito con la nota 1829/2026. La normativa di tutela del lavoro genitoriale, riunita nel Dlgs 151/2001, stabilisce all’articolo 16, comma 1, il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e fino a tre mesi dopo, salva la possibilità di fruire della flessibilità del congedo di maternità prevista dall’articolo 20 del medesimo decreto. In presenza poi di alcune situazioni, connesse alle condizioni di salute (per esempio complicanze della gravidanza o forme morbose) o alla tipologia di lavoro svolto (condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro o attività faticosa o insalubre), la lavoratrice può aver diritto ad anticipare l’astensione dal lavoro già dai primi mesi di gravidanza. Nelle situazioni di “lavoro a rischio”, è l’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, che può disporre l’astensione anticipata dalla lavoratrice, sempre che il datore di lavoro non abbia la possibilità di adibirla ad altre mansioni. Oltre a poter essere anticipata, l’astensione obbligatoria può anche essere prorogata fino a sette mesi dopo il parto (interdizione post parto), quando la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, a rischio per l’allattamento e non possa essere spostata ad altre mansioni. Anche in tali ipotesi la proroga viene disposta dall’Ispettorato, che accerta la reale esposizione della lavoratrice a fattori di rischio, la natura delle mansioni esercitate e l’effettiva impossibilità di una diversa collocazione lavorativa. Come chiarito nella nota, qualora l’Ispettorato rilevi un vizio nel provvedimento di interdizione adottato, deve procedere all’annullamento/revisione dello stesso. Tuttavia, l’esercizio del potere di autotutela richiede una ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla sua rimozione o revisione e l’affidamento ingenerato nei soggetti che hanno confidato sugli effetti da esso prodotti. Infatti, sebbene di regola l’annullamento produca effetti in via retroattiva (efficacia ex tunc) sull’atto illegittimo, fin dal momento della sua originaria adozione, la giurisprudenza ha chiarito che, quando la sua applicazione risulti incongrua e manifestamente ingiusta, tale regola deve poter trovare una deroga attraverso la limitazione parziale/totale della retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc. Si pensi all’ipotesi in cui la lavoratrice, confidando nel tenore di un provvedimento di astensione emesso dall’Ispettorato sulla scorta di errate informazioni fornite dal datore di lavoro, sia rimasta assente. In tali ipotesi evidentemente l’eventuale modifica dei contenuti del provvedimento o la revoca dello stesso non potranno avere effetti negativi retroattivi sulla posizione della lavoratrice.
Fonte: SOLE24ORE