Rimborso delle spese di istruzione esente anche se pagate dal coniuge del dipendente

Rimborso delle spese di istruzione esente anche se pagate dal coniuge del dipendente

  • 17 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Il rimborso delle spese di educazione e istruzione a favore dei familiari è esente anche se sostenute dal coniuge del dipendente. L’agenzia delle Entrate, con la risposta 159/2026, affronta il tema della defiscalizzazione dei piani di welfare soffermandosi su un aspetto molto interessante e controverso: la dissociazione tra colui che sostiene le spese e colui che fruisce dell’esenzione fiscale. In base all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Testo unico per le imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». I servizi di educazione e istruzione possono essere erogati dal datore di lavoro sia direttamente sia tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute. Ai fini dell’esenzione dei rimborsi spese è necessario che nella documentazione comprovante l’utilizzo delle somme sia indicata la persona che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di quest’ultimi per verificare che l’utilizzo degli importi sia coerente con le finalità indicate dalla norma. Pertanto, possono essere escluse dal reddito le somme a titolo di rimborso sia nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al dipendente sia nel caso in cui sia intestato a chi ha fruito del servizio, fermo restando che da questo documento di spesa deve comunque risultare l’indicazione del fruitore del servizio per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell’articolo 12 del Tuir. Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello, l’esenzione spetta, altresì, per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente. In sostanza, richiamando anche precedente prassi, l’amministrazione finanziaria ritiene che le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari individuati dall’articolo 12 del Tuir possano essere considerate esenti anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente. Chiaramente, le somme rimborsate con riferimento a queste spese, in quanto esenti, non danno diritto ad alcuna deduzione o detrazione d’imposta in capo al dipendente e al coniuge. Uno degli aspetti più importanti ai fini della defiscalizzazione è quello probatorio: il datore di lavoro deve anche acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di altra richiesta di rimborso, totale o parziale, nei confronti dello stesso soggetto o di terzi. Tale documentazione deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo del Fisco.

Fonte: SOLE24ORE