L’uso aziendale elimina il riassorbimento del superminimo

L’uso aziendale elimina il riassorbimento del superminimo

  • 17 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Quando un miglioramento del trattamento economico o normativo riservato ai dipendenti nasce da un uso aziendale, non si applicano le norme generali sui contratti né quelle sugli usi negoziali (come l’articolo 1340 del Codice civile). A dirlo è la Corte di cassazione (sezione lavoro,23712/2026), la quale, affrontando la questione del rapporto tra usi aziendali e assorbimento del superminimo, ha ulteriormente precisato che, di conseguenza, in simili circostanze non è necessario indagare la reale volontà del datore di lavoro o dei sindacati, né si applica il principio della prevalenza del trattamento individuale più favorevole previsto dall’articolo 2077 del Codice civile. Tutto ciò implica che la contrattazione collettiva, sia essa nazionale o aziendale, ha il potere di modificare in peggio il trattamento, fatta eccezione soltanto per i diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio del lavoratore. Se, viceversa, fosse indispensabile un accordo fondato sulla volontà condivisa delle parti, non si parlerebbe nemmeno di uso aziendale, ma ci si troverebbe di fronte a un vero e proprio contratto espresso attraverso comportamenti concludenti. L’assenza di un vero e proprio accordo contrattuale non significa, però, che la condotta aziendale possa essere casuale. I comportamenti del datore di lavoro devono comunque essere spontanei e non imposti da obblighi precedenti. Inoltre, sul piano pratico, la loro ripetizione nel tempo deve mostrare quella costanza e quella generalità necessarie a far emergere una vera regola di condotta, destinata a tutti i lavoratori interessati e capace di regolare i rapporti di lavoro per il futuro. Infine, non si può sostenere che la scelta, come quella verificatasi nel caso specifico, di non assorbire i superminimi o gli aumenti valga solo per il singolo rinnovo contrattuale senza avere valore per gli anni a venire. Se una singola omissione da sola può non sembrare decisiva, la valutazione cambia quando si considera l’intera sequenza dei comportamenti: la mancata applicazione dell’assorbimento, reiterata in più occasioni a favore della collettività aziendale laddove ne sarebbe stata invece possibile l’applicazione, assume un preciso significato giuridico che proietta i suoi effetti anche nei rinnovi successivi. La Corte ha altresì chiarito che, poiché l’uso aziendale, una volta consolidato, produce in concreto gli stessi effetti di un contratto collettivo aziendale, esso non va a modificare il contratto individuale del singolo lavoratore né trasforma la natura del superminimo, che in teoria rimane assorbibile. Piuttosto, l’uso aziendale introduce una regola generale ed esterna di miglior favore che si applica alla collettività dei lavoratori interessati. Questa regola stabilisce un nuovo assetto normativo e, per tutto il periodo in cui resta in vigore, impedisce al datore di lavoro di esercitare il potere di assorbire il superminimo.

Fonte: SOLE 24ORE