Il singolo datore di lavoro non può recedere in modo unilaterale dal contratto collettivo nazionale di lavoro che applica in azienda prima della scadenza prevista dallo stesso Ccnl. Ciò anche nel caso in cui il contratto sia diventato troppo oneroso perché l’impresa è in crisi. È il principio chiarito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 20601 pubblicata il 18 giugno 2026. La Corte d’appello di Milano aveva confermato il provvedimento del giudice di primo grado, che aveva accolto la domanda di un gruppo di lavoratori contro un’associazione che aveva unilateralmente sostituito il Ccnl Sanità Privata con il Ccnl Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri di Riabilitazione. I lavoratori avevano chiesto anche il pagamento delle differenze retributive conseguenti alla illegittima disdetta unilaterale del Ccnl Sanità privata. La Corte ha affermato che i contratti collettivi di diritto comune sono manifestazione negoziale dell’autonomia negoziale degli stipulanti e pertanto hanno vigore entro l’ambito temporale concordato dalle parti. Una eventuale clausola di ultrattività - cioè quella disposizione contrattuale, molto comune nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che stabilisce la prosecuzione automatica dell’efficacia del contratto scaduto oltre la sua data di cessazione - fino a quando non viene sostituito da un nuovo accordo, è prevista dall’articolo 2074 del Codice civile, e si pone come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali.Alla perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione deve essere riconosciuto il significato della indicazione di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro, certo nell’an, ma incerto nel quando. Ne consegue che, trattandosi di un termine di durata, ossia di efficacia del Ccnl, trova applicazione il principio più volte affermato dalla Cassazione , secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quello stesso termine, se non per giusta causa. Secondo il consolidato orientamento della stessa Cassazione, al quale l’ordinanza 20601/2026 dà continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni datoriali e sindacali che di norma provvedono anche a disciplinare anche le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure per l’eventuale eccessiva onerosità dello stesso, conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori.Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza sarà possibile recedere dal contratto e applicarne uno diverso. In realtà, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo appunto sufficiente la scadenza del termine, salvo che il Ccnl venga rinnovato dall’associazione datoriale cui sia iscritto il singolo datore di lavoro. Diversamente, quest’ultimo sarebbe vincolato ad applicare anche il nuovo contratto, in virtù del principio di rappresentanza sindacale. Inoltre, nel caso di specie è anche accaduto che l’associazione ricorrente avesse di fatto continuato ad applicare il contratto Sanità privata. A questa condotta la Corte ha attribuito il valore di comportamento concludente, ravvisato appunto nella continuata e prolungata applicazione del Ccnl, fino a quando è intervenuta una nuova dichiarazione dell’associazione di voler applicare il diverso Ccnl Centri di Riabilitazione.In questa situazione, la Corte ha respinto il ricorso dell’associazione e ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare l’articolo 96 del Codice di procedura civile, con condanna alle spese di lite per responsabilità aggravata, che si identifica nell’ abuso del processo, configurato quando una parte utilizza gli strumenti processuali per finalità diverse, contrarie o ulteriori rispetto a quelle per cui l’ordinamento li ha previsti (ad esempio, per scopi puramente dilatori o per molestare la controparte). In questo quadro si inserisce il Dl 62/2026 sul salario giusto che ridisegna il rapporto tra contrattazione collettiva e tutela retributiva, ponendo le clausole economiche dei contratti collettivi al centro del sistema. Non si tratta di un salario minimo legale in senso stretto, ma di un meccanismo che valorizza l’autonomia delle parti sociali, riconoscendo ai minimi tabellari dei Ccnl il ruolo di parametro di riferimento.Accanto a questo principio, il decreto introduce una tutela economica automatica per i lavoratori il cui contratto collettivo risulti scaduto. In sostanza, decorso un determinato periodo di vacanza contrattuale, scatta un meccanismo che impone alle aziende un costo aggiuntivo, proporzionato alla durata del mancato rinnovo. L’obiettivo è da un lato, garantire ai lavoratori una copertura economica nei periodi di stallo negoziale; dall’altro, incentivare le parti datoriali a negoziare il rinnovo, disincentivando strategie dilatorie. Si tratta di due pilastri che confermano la scelta del legislatore di rafforzare la contrattazione collettiva come strumento primario di governo delle retribuzioni, dotandola di meccanismi che ne assicurino l’effettività anche nelle fasi di transizione fra un contratto e l’altro. Una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario (...) salvo che il Ccnl venga rinnovato dall’associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo contratto collettivo in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
Corte d’appello di Milano, sentenza 332/2026. No alla disdetta del datore per eccessiva onerosità
Nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendone l’eccessiva onerosità, conseguente a una propria situazione di difficoltà economica, in base all’articolo 1467 del Codice civile, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori.
Cassazione, 21537/ 2018 Disdetta con comunicazione espressa alle parti coinvolte
Quanto all’evenienza, ventilata dall’appellante, di recesso per fatti concludenti, fin dall’accordo del 2009, questa non appare assistita da fondamento, potendosi al più prospettarsi una sorta di “disdetta” da comunicare tempestivamente, per via ufficiale, alle parti sociali coinvolte».
Corte d’appello di Reggio Calabria, sentenza 413/2026
No a disdetta del Ccnl scaduto con clausola di ultrattività
Alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione deve essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an, benché privo di una precisa collocazione cronologica, ossia incerto soltanto nel quando. Trattandosi, dunque, di un termine di efficacia del Ccnl (il cosiddetto termine finale), trova applicazione il principio secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa).
Corte d’appello di Napoli, sentenza 929/2026
Solo le associazioni stipulanti possono recedere dal Ccnl
Secondo un insegnamento consolidato, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, con la conseguenza che non è mai legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato, che preveda un termine di scadenza.
Fonte: SOLE24ORE