La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza 27 luglio 2026 n. 28466, ha riaffermato la centralità delle responsabilità del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), confermando la condanna di un professionista per non aver adeguato il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) durante un periodo di fermo cantiere. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di aggiornare le misure preventive non decade con la sospensione delle attività: l'area di cantiere resta un'entità fisica e giuridica suscettibile di generare pericoli intrinseci, legati alla sua "dimensione statica". Il Tribunale di primo grado condannava un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) alla pena di 3.000 euro di ammenda, così come stabilito dall’art. 158 D.Lgs. 81/2008, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 92 D.Lgs. 81/2008 per avere omesso di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all'evoluzione dei lavori. Avverso la sentenza di condanna, la difesa dell’imputato presentava ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo contestava la violazione e l'errata applicazione dell'art. 92. Secondo la tesi difensiva non vi sarebbe stato alcun obbligo di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) poiché il cantiere era sospeso, non operativo e chiuso in quanto sottoposto a sequestro. Secondo questa tesi, la ratio della norma è esclusivamente quella di tutelare i lavoratori presenti in cantiere in caso di interferenze tra imprese; di conseguenza, l'assenza di lavorazioni in corso escluderebbe il rischio interferenziale e, quindi, la necessità stessa di aggiornare il PSC.
Con il secondo motivo, invece, il ricorrente denunciava una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria della sentenza di condanna in merito a due profili:
il Tribunale aveva ritenuto il cantiere "attivo" solo a causa della presenza di una gru e di altri macchinari di lavorazione, trascurando il fatto incontestato della sua chiusura e della concreta inaccessibilità dei luoghi.
l'imputato era subentrato nell'incarico quando il cantiere era già sotto sequestro e le attività erano sospese, senza che egli avesse alcuna possibilità di accedervi. Pertanto, la difesa evidenziava che il piano aggiornato da lui trasmesso non poteva descrivere fasi lavorative successive ma solo quelle già eseguite, e che la sentenza lo ha condannato per il mancato adeguamento all'evoluzione dei lavori in totale assenza di prove e in aperta contraddizione con le deposizioni testimoniali.
Ma i giudici di legittimità ritenevano che il ricorso dovesse essere respinto, stante l'infondatezza del primo motivo e la inammissibilità del secondo per le seguenti motivazioni. Quali sono i compiti e le responsabilità del CSE. Il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (CSE) è la figura definita dall'art. 89 c. 1 lett. f D.Lgs. 81/2008, incaricata dal committente o, dal responsabile dei lavori di eseguire i compiti previsti dall'articolo 92 dello stesso decreto. I suoi compiti e responsabilità principali, secondo il dettato normativo e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono i seguenti:
deve verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni a loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
è tenuto a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) – inteso come piano complementare e di dettaglio del PSC – assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
deve adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e a eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
mentre al coordinatore per la progettazione compete l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi nel PSC, al CSE spetta specificamente l'organizzazione del cantiere. Su di lui gravano tutti i rischi connessi all'area e all'organizzazione stessa; i suoi compiti non si esauriscono nella sola valutazione del rischio interferenziale tra le lavorazioni in corso, ma includono l'obbligo di vigilare operativamente sul cantiere nella sua dimensione statica e di tutelare la sicurezza dell'area in sé, anche in relazione al possibile accesso di estranei. La dimensione statica del cantiere riguarda la sicurezza dell'area in sé, indipendentemente dal fatto che vi siano attività o lavorazioni in corso. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, anche quando il cantiere è fermo, esso continua a esistere come entità fisica e giuridica: di conseguenza, il coordinatore ha il dovere di vigilare sulla sua sicurezza statica e di valutare i rischi tipici legati alla sospensione delle attività. I rischi principali della dimensione statica del cantiere individuati dalla pronuncia includono:
il degrado delle opere provvisionali. La sospensione prolungata può compromettere la stabilità delle strutture temporanee. Tra queste, la Corte menziona espressamente l'instabilità dei ponteggi, la presenza di scavi non protetti e le recinzioni danneggiate;
il rischio di intrusione di terzi. Un cantiere non presidiato o non adeguatamente protetto espone al pericolo di accesso da parte di estranei o animali. È quindi necessaria la previsione di misure idonee a impedirne l'ingresso;
l'impatto degli agenti atmosferici. Eventi meteorologici come pioggia o forte vento possono determinare il rischio di allagamenti, crolli o la dispersione di materiali all'esterno dell'area di cantiere;
la presenza di attrezzature potenzialmente pericolose lasciate sul posto. Anche se i lavori sono fermi, la permanenza in cantiere di macchinari pesanti, come ad esempio una gru, costituisce un fattore di rischio permanente che deve essere rigorosamente considerato e gestito nel piano di sicurezza attualizzato;
la mancanza di manutenzione programmata. Durante la sosta delle lavorazioni, l'area non può essere abbandonata a sé stessa; vi è la specifica necessità di pianificare e programmare interventi di manutenzione per mantenere il cantiere in condizioni di sicurezza.
La Cassazione ha chiarito che disinteressarsi della sicurezza dell'area in sé quando non vi sono lavorazioni attive costituisce una "inferenza illogica", poiché i rischi per la pubblica incolumità permangono anche durante le fasi di interruzione. In conclusione, la pronuncia della Suprema Corte lancia un monito chiaro a tutti i professionisti del settore: la sicurezza non può essere considerata una formalità legata solo alla presenza fisica delle maestranze in cantiere. L'accettazione stessa dell'incarico di CSE comporta la valutazione di poterlo svolgere concretamente secondo le regole dell'arte (bonae leges artis). Quando un cantiere si ferma, il coordinatore non può semplicemente sospendere la propria attività, dal momento che l'area continua a esistere come entità fisica e giuridica generatrice di pericoli. Grava infatti sul CSE un obbligo immanente di adeguare e attualizzare il PSC, inserendovi la gestione dei rischi tipici della sosta come il degrado dei ponteggi, la protezione degli scavi, il rischio di intrusioni di terzi o la presenza di attrezzature pericolose come le gru. Per i professionisti, la pianificazione della sicurezza deve quindi coprire l'intero ciclo di vita del cantiere, incluse le sue fasi di temporanea inattività.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL