Datore sempre colpevole se il dispositivo di sicurezza è manomesso

Datore sempre colpevole se il dispositivo di sicurezza è manomesso

  • 17 Settembre 2026
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«L’interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della imprudente condotta del lavoratore, neppure si prospetta quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, le quali si pongano in diretta relazione eziologica con l’evento infortunistico». Sulla base di questo principio, la Corte di cassazione (sentenza 33556/2026) ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro ritenuto colpevole per un infortunio occorso a un suo dipendente. Il braccio di quest’ultimo è stato danneggiato dalle lame di una impastatrice mentre il lavoratore stava pulendo il macchinario. Secondo il datore di lavoro, la responsabilità dell’infortunio era da addebitare interamente al dipendente che aveva ricevuto istruzioni specifiche sulla necessità di staccare l’alimentazione del macchinario prima di pulirlo, accortezza che non aveva adottato. Inoltre, il dispositivo di sicurezza presente sul macchinario era stato manomesso, ma a insaputa del datore, secondo quanto sostenuto dallo stesso. La Corte di cassazione ricorda che il nesso causale tra la violazione della regola cautelare gravante sul datore di lavoro e l’infortunio viene interrotto solo se la condotta colposa del lavoratore attiva un rischio eccentrico o esorbitante rispetto all’area di sicurezza che deve essere governata dal datore quale titolare della posizione di garanzia. Inoltre, le disposizioni antinfortunistiche hanno proprio la finalità di proteggere il lavoratore qualora metta in atto prassi non corrette e pericolose. Ma oltre a ciò, se i dispositivi di sicurezza non funzionano, allora non si può proprio ipotizzare il venir meno del rapporto di causalità. E, nel caso specifico, i rilievi tecnici hanno portata alla conclusione che, se il sistema di sicurezza non fosse stato manomesso, l’infortunio non si sarebbe verificato. Quanto alla presunta inconsapevolezza della manomissione da parte del datore di lavoro, la Cassazione conferma la decisione della Corte d’appello secondo cui non poteva non sapere, tenuto conto della «presenza costante dell’imputato nel pastificio e dalla particolare attenzione che questi dedicava alla supervisione delle operazioni». Inoltre, al dipendente era stato detto di pulire solo con un braccio e di tenere l’altro dietro la schiena, al fine di evitare di azionare inavvertitamente il pulsante che avviava le lame.

Fonte: SOLE24ORE