Trasferimento d'impresa: la tutela del lavoratore è indisponibile

Trasferimento d'impresa: la tutela del lavoratore è indisponibile

  • 17 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Con la sentenza dell'8 settembre 2026 nella causa C‑293/24, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha offerto importanti chiarimenti in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa o di un suo ramo. La pronuncia si concentra sulla definizione di tale trasferimento, ribadendo l'indisponibilità delle tutele giuslavoristiche comunitarie e la conseguente responsabilità patrimoniale dello Stato membro, a causa degli accertati errori interpretativi ed omissioni procedurali dell’autorità giudiziaria nazionale. La controversia trae origine dal licenziamento collettivo intimato in Portogallo, nel 1993, ai dipendenti della compagnia aerea Air Atlantis (AIA) a seguito della sua messa in liquidazione, decisa dal socio di maggioranza TAP (altra compagnia aerea). Subito dopo la cessazione formale dell'AIA, la TAP aveva continuato a gestire i voli charter precedentemente programmati, a tal fine utilizzando per anni velivoli presi in locazione dall'AIA, oltre a materiali d'ufficio e dotazioni di bordo, e altresì riammettendo in servizio personale precedentemente distaccato. La legislazione portoghese del tempo stabiliva che la percezione dell'indennità di licenziamento da parte del lavoratore valesse come incontestabile accettazione del proprio recesso. Sulla scorta di questa norma, dipendenti di AIA agivano in giudizio per contestare i licenziamenti subiti ed ottenere la reintegra, sostenendo che dietro la presunta liquidazione della società datrice di lavoro si celasse in realtà un effettivo trasferimento d'azienda. Nonostante le pretese dei lavoratori, il Supremo Tribunal de Justiça escludeva la sussistenza nella fattispecie di un trasferimento di stabilimento, sostenendo che la TAP avesse agito unicamente per ridurre le perdite della liquidazione e che mancasse un'autonomia organizzativa interna nell'entità assorbita, negando al contempo il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La svolta arriva con un’altra sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, adita nel corso di un altro procedimento sulla stessa vicenda, la quale censurava sia l’interpretazione che l’omissione del rinvio da parte del Supremo Tribunal de Justiça, nonostante gli orientamenti giurisprudenziali nazionali contrastanti. Forti di tale decisione, i lavoratori avviavano allora un'azione risarcitoria nei confronti dello Stato portoghese per i danni subiti a causa dei lamentati errori commessi dalla giurisdizione nazionale. Nel relativo giudizio, il Supremo Tribunal de Justiça adiva dunque la Corte di giustizia in via pregiudiziale, nell’ottica di chiarire i presupposti e i limiti della responsabilità dello Stato. Decisione della CGUE. La pronuncia della Corte di Giustizia si sviluppa attorno a punti chiave che saldano la protezione del lavoratore alla responsabilità dello Stato. In prima battuta, la Corte sottolinea il principio dell'indisponibilità dei diritti in quanto la protezione accordata dalle direttive europee sui trasferimenti d'impresa è di ordine pubblico e risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti. Di conseguenza, il diritto dell'Unione vieta l'applicazione di normative nazionali che facciano decadere la facoltà di contestare un licenziamento semplicemente perché il lavoratore ha percepito l'indennità di recesso. In secondo luogo, la Corte individua indici oggettivi per qualificare una fattispecie come trasferimento di azienda o di un suo ramo. L'indagine sul punto deve essere rigorosamente oggettiva, sganciata del tutto dalle motivazioni economiche o dalle finalità soggettive perseguite dal datore di lavoro. In particolare, allora, si deve andare a valutare se l’attività economica viene perseguita, pur se in una diversa forma, mantenendo la sua identità complessiva e se il nuovo operatore subentra nell’utilizzo dei beni materiali essenziali e cruciali per l’esercizio di quella attività. È proprio da qui che nasce l’interpretazione errata del giudice portoghese, il quale aveva introdotto un requisito soggettivo come quello di azione per scopi economici da parte della TAP. Questa forte tutela dei lavoratori poggia sul pilastro essenziale della responsabilità dello Stato per gli errori commessi dai suoi giudici di ultima istanza. Quando un organo supremo viola le norme europee, il cittadino danneggiato può infatti chiedere il risarcimento qualora la norma violata conferisca diritti ai singoli, sussista un nesso causale diretto tra il danno subito e l'errore commesso, e la violazione sia "grave e manifesta”. Nel caso specifico, tale gravità emerge in modo inequivocabile dalla condotta del giudice supremo portoghese, che: 
ha introdotto requisiti del tutto estranei al diritto dell’Unione, discostandosi dalla giurisprudenza consolidata; 
ha omesso di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, nonostante le complesse questioni interpretative sollevate; 
ha emesso una decisione senza tenere conto del fatto che, sulla medesima questione interpretativa, erano già pendenti procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia. 
La sentenza della Corte può costituire una pietra miliare nel contenzioso europeo in materia di lavoro e garanzie giurisdizionali. Da un lato, essa riafferma l'intangibilità delle tutele previste per i lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, arginando i tentativi di elusione fondati su motivazioni di liquidazione o su presunte "accettazioni tacite" dei licenziamenti. Dall'altro, delinea un rigoroso perimetro della responsabilità dello Stato per l'operato dei giudici di ultima istanza. Il monito lanciato dalla Corte è chiaro: il mancato rispetto del rinvio pregiudiziale obbligatorio e l'adozione di interpretazioni palesemente difformi dal diritto dell'Unione non costituiscono mere opinioni giurisprudenziali insindacabili, bensì potenziali illeciti di Stato passibili di risarcimento patrimoniale. Viene così rafforzata la effettività dell'ordinamento europeo, a tutela dei diritti dei singoli e del principio di certezza del diritto.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL