Il pensionato che non ha comunicato la ripresa del lavoro deve restituire l’indebito all’INPS
- 17 Settembre 2026
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Il ricorrente è un pensionato titolare di un assegno di invalidità fino a giugno 2011 che aveva poi chiesto la pensione di anzianità dichiarando di aver cessato il lavoro. Tuttavia, prima di percepire il nuovo trattamento, egli aveva ripreso a lavorare senza comunicarlo all’INPS che, di conseguenza, versava la pensione fino al 2016. Da qui, il diritto dell’Istituto a vedersi restituito quanto versato. Vano il tentativo del pensionato di ricorrere al meccanismo dell’irripetibilità di cui agli articoli 52, Legge n. 88/1989 e 13, Legge n. 413/1991: con la Sentenza n. 25154 del 9 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che nessun errore è ravvisabile in capo all’INPS, posto che era rimasto inadempiuto l’obbligo informativo imposto al ricorrente. Sull’Istituto infatti grava un obbligo di diligenza circa il controllo dell’effettività dei dati dichiarati che non può estendersi fino alla verifica dell’esistenza delle condizioni, considerato che non esiste alcun onere di indagine e controllo continuo sulla persistenza presupposti delle prestazioni erogate.