Il verbale ispettivo, prova liberamente valutabile dal giudice

Il verbale ispettivo, prova liberamente valutabile dal giudice

  • 11 Gennaio 2023
  • Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36573/2022, conferma l'orientamento giurisprudenziale in riferimento all'efficacia probatoria del verbale ispettivo, ossia ritiene che il giudice può fondare la decisione in via esclusiva sul verbale ispettivo, quale unico mezzo di prova, purché sia adeguatamente motivata l'attendibilità dei fatti. Resta irrilevante la provenienza degli elementi istruttori, in quanto essi sono legalmente utilizzabili dal giudice ai fini della decisione.
Tutto ciò trova riscontro nell'articolo 10, co. 5, del D.Lgs. 124/2004, il quale testualmente recita: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".
Infine, per quanto riguarda le acquisizioni indirette (fatti riportati nelle dichiarazioni e qualificazioni fatte dagli ispettori), esse sono prove liberamente valutabili dal giudice e in base al principio secondo cui il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, è possibile fare una valutazione della prova in Cassazione solo nel caso vi siano gravissimi vizi di motivazione.