Il datore di lavoro che non applica i contratti collettivi deve comunque garantire l’informazione e la consultazione sindacale
- 17 Settembre 2026
- Pubblicazioni
Al centro della controversia, l’accertamento dell’antisindacalità di alcune condotte tenute dalla società straniera nei confronti delle organizzazioni sindacali, come il rifiuto di porre in essere una qualsiasi forma di incontro con i sindacati e di fornire le informazioni previste dalla legge italiana, oltre alla mancata collaborazione nelle procedure di nomina dei rappresentanti sindacali per la sicurezza italiani. Alla base delle condotte, il fatto che l’impresa non applicasse i contratti collettivi di lavoro italiani, e per ciò solo riteneva di non dover adottare alcuna forma alternativa di consultazione sindacale. La Cassazione condanna tale posizione con la Sentenza n. 25178 del 10 settembre 2026, ove ha affermato che gli obblighi di informazione e di consultazione previsti dalla normativa italiana hanno natura cogente. Ciò significa che anche in assenza di un contratto collettivo applicato in azienda, il datore di lavoro deve predisporre comunque le modalità idonee a garantire l’informazione e la consultazione sindacale.