L’effettiva prova della rappresentatività sindacale sul piano nazionale

L’effettiva prova della rappresentatività sindacale sul piano nazionale

  • 16 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
La decisione si colloca nel solco della più recente evoluzione dell’art. 19 St. lav., ma con un’impostazione rigorosa, che mostra bene come l’apertura realizzata dalla Consulta non equivalga affatto a un automatico ampliamento indiscriminato del diritto di costituire RSA. Al contrario, il provvedimento segnala che il nuovo criterio della rappresentatività comparativa, se da un lato amplia l’accesso alla tutela promozionale, dall’altro impone al sindacato ricorrente un onere allegatorio e probatorio particolarmente qualificato. Per comprendere la portata del decreto occorre partire dal quadro ricostruttivo, ormai noto, dell’art. 19 St. lav. Nella formulazione dopo il referendum del 1995, la norma consentiva la costituzione delle RSA nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. Su questo assetto è intervenuta dapprima la Corte costituzionale con la sentenza n. 231/2013, che ha esteso il diritto anche ai sindacati che, pur non firmatari, avessero comunque partecipato alla negoziazione dei contratti applicati in azienda. La successiva sentenza n. 156/2025 ha poi compiuto un ulteriore passaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La Consulta ha così inteso evitare che il criterio della trattativa si trasformi da strumento di selezione in meccanismo di esclusione dei sindacati effettivamente rappresentativi. È proprio su questo terreno che interviene il Tribunale di Civitavecchia: non per mettere in discussione il principio affermato dalla Corte costituzionale, ma per chiarire quali siano le condizioni minime per farlo valere con successo in giudizio. Nel caso esaminato, il sindacato ricorrente aveva agito ex art. 28 St. lav., lamentando il carattere antisindacale del diniego opposto alla richiesta di costituire una RSA presso una società operante nei servizi di sicurezza aeroportuale negli scali di Fiumicino e Ciampino. A fondamento della pretesa, la OS ricorrente invocava proprio la nuova formulazione dell’art. 19, come risultante dalla sentenza n. 156/2025, sostenendo di essere sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale nel settore dei trasporti e comunque del trasporto aereo. Il Tribunale, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, sceglie di non soffermarsi sulle eccezioni preliminari relative alla legittimazione delle resistenti e decide direttamente la questione di merito: manca la prova del diritto alla costituzione della RSA; manca, quindi, il presupposto per qualificare il diniego come condotta antisindacale. L’aspetto più interessante del decreto è il tentativo di dare contenuto operativo a una nozione che la Corte costituzionale ha introdotto nell’art. 19, ma senza definirla compiutamente. La Consulta, in effetti, ha indicato il parametro della rappresentatività comparativa come soluzione “interinale”, avvalorata da riscontri normativi già presenti nell’ordinamento, ma ha lasciato ai giudici di merito il compito di declinarlo in concreto. Il Tribunale di Civitavecchia prende sul serio questa indicazione e muove da un assunto ragionevole: in assenza di un intervento legislativo chiarificatore, la nozione di rappresentatività comparativa non può essere costruita in modo libero o impressionistico, ma deve essere ancorata a dati normativi già esistenti. Da qui la scelta di guardare non solo all’art. 19 St. lav., come integrato dalla Corte, ma anche alle disposizioni che, in altri settori dell’ordinamento lavoristico, impiegano il medesimo criterio selettivo. Il decreto richiama così il d.lgs. n. 276/2003, rispetto al quale la Corte costituzionale aveva già sottolineato la centralità della figura dei sindacati comparativamente più rappresentativi. In particolare, il Tribunale valorizza l’idea per cui la comparazione debba svolgersi con riferimento al settore in cui operano i lavoratori interessati e alla concreta attività da essi espletata. Si tratta di un passaggio di notevole rilievo, perché impedisce di far discendere la legittimazione alla RSA da meri dati aggregati nazionali del sindacato, genericamente riferiti a macro-settori troppo ampi. La soluzione adottata dal giudice richiama, per certi versi, anche l’uso che il criterio della rappresentatività comparativa ha conosciuto nella materia contributiva e del trattamento economico minimo, dove rileva la contrattazione stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative “nella categoria”. Nella stessa direzione si collocano pure le fonti amministrative che, per la valutazione comparativa della rappresentatività, fanno tradizionalmente riferimento a indici quali consistenza numerica, diffusione territoriale, partecipazione alla contrattazione collettiva e gestione delle vertenze. Una volta individuato il criterio, il Tribunale ne trae conseguenze molto nette sul piano dell’onere della prova. Il sindacato ricorrente aveva dedotto il numero complessivo degli iscritti a livello nazionale, la presenza di sedi territoriali, la titolarità di posti nel CNEL e la sottoscrizione di diversi contratti collettivi nel settore dei trasporti. Tuttavia, tali elementi sono stati ritenuti insufficienti. Secondo il decreto, infatti, non basta dimostrare una generica rilevanza organizzativa nazionale. Occorre invece allegare e provare una maggiore forza rappresentativa rispetto ad altri sindacati nello specifico settore di riferimento, qui individuato nel trasporto aereo e, più precisamente, nell’attività di gestione della sicurezza aeroportuale. In altre parole, la rappresentatività comparativa non si misura né su base aziendale pura, né su base nazionale indifferenziata: richiede una comparazione settoriale e categoriale. Da questo punto di vista, la motivazione è particolarmente significativa quando osserva che il dato dei 23.117 iscritti sul piano nazionale è troppo esteso per il giudizio richiesto, mentre il dato dei 160 iscritti in azienda è troppo ristretto, tenuto conto della natura nazionale del parametro. Il sindacato, insomma, si è collocato su due piani opposti, senza presidiare quello realmente decisivo: la comparazione nazionale riferita al settore e alla categoria concretamente coinvolti. Né, per il Tribunale, può bastare la mera indicazione del numero di sedi regionali e provinciali, in assenza di allegazioni specifiche circa la presenza di iscritti operanti nel trasporto aereo o nella sicurezza aeroportuale in diverse aree del Paese. Analogamente, la stipula di altri contratti nel più ampio comparto dei trasporti, o di una sola sezione del CCNL trasporto aereo relativa a diversa attività, non è reputata decisiva ai fini della prova della rappresentatività comparata nel segmento professionale rilevante. Il decreto in esame sembra così inaugurare un orientamento applicativo tendenzialmente rigoroso, forse persino restrittivo, della sentenza n. 156/2025. In sostanza l’ampliamento del titolo legittimante non elimina il problema della misurazione della rappresentatività, ma anzi lo sposta al centro del contenzioso. In questo senso, la decisione ha un valore che va oltre il singolo caso: la nuova via di accesso alla RSA non può essere costruita su elementi solo descrittivi, simbolici o mediatici se tali elementi non consentono di misurare la rappresentatività comparativa sul piano nazionale. Il giudice, coerentemente, considera irrilevante persino l’adesione del 75% del personale in turno a uno sciopero aziendale, osservando che si tratta di un dato circoscritto all’impresa interessata e, quindi, incapace di fondare una valutazione comparativa nazionale. Il decreto del Tribunale di Civitavecchia è interessante perché mette in luce una criticità: senza criteri legislativi puntuali, la rappresentatività comparativa rischia di diventare un parametro dall’elevato tasso di incertezza applicativa. Il giudice reagisce a tale rischio scegliendo una soluzione metodologicamente prudente: ricostruire il significato dell’espressione attraverso i riferimenti normativi già presenti nell’ordinamento e pretendere, da chi agisce ex art. 28 St. lav., una dimostrazione puntuale della propria posizione comparativa nel settore e nella categoria interessati.