Omissioni contributive: la crisi di liquidità va valutata ai fini delle attenuanti
- 16 Settembre 2026
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Il legale rappresentante di una società veniva condannato per non aver versato le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Lo stesso propone ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, la mancata applicazione delle attenuanti generiche, posto che il Giudice di seconde cure non aveva tenuto in considerazione né lo stato di difficoltà finanziaria in cui versava la società, né gli eventuali versamenti successivi, seppur parziali. Con la Sentenza n. 33156 del 9 settembre 2026, la Terza sezione Penale della Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso. Partendo dal presupposto che, ai fini del reato che qui interessa, i modelli DM 10 formati secondo il sistema informatico UNIEMENS possono essere valutati come piena prova circa l’effettiva corresponsione delle retribuzioni, gli Ermellini constatano come effettivamente la sentenza di condanna non abbia tenuto in considerazione la crisi di liquidità che era stata dedotta e confortata dal consulente di parte, il che non libera pienamente l’imputato da responsabilità ma costituisce comunque un elemento da valutare per l’applicazione delle attenuanti, così come il successivo parziale adempimento, che va in ogni caso accertato. Annullata quindi in parte la decisione impugnata.