Anche senza CCNL, il confronto sindacale resta obbligatorio

Anche senza CCNL, il confronto sindacale resta obbligatorio

  • 16 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Non applicare un contratto collettivo non permette di sottrarsi agli obblighi legali di informazione e consultazione. Lo chiarisce la Cassazione, sentenza n. 25178 del 10 settembre 2026, confermando l’antisindacalità del rifiuto totale di interlocuzione opposto da un’impresa alle organizzazioni sindacali. Il riferimento è al d.lgs. 25/2007, che disciplina questi diritti nelle imprese rientranti nel suo campo di applicazione, con almeno 50 lavoratori. Gli obblighi derivano direttamente dalla legge; la contrattazione collettiva ne definisce le modalità operative, ma la mancata adesione a un CCNL non li elimina. L’impresa deve quindi predisporre forme alternative ed effettive di informazione e consultazione: trasmettere informazioni adeguate, consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esaminarle e formulare un parere, incontrarli e fornire una risposta motivata. Le procedure del CCNL di settore possono offrire un riferimento utile; sono ammesse modalità diverse, purché efficaci. Il rifiuto aprioristico di ogni confronto può integrare condotta antisindacale, reprimibile ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, quando impedisce l’esercizio delle prerogative previste dalla legge. Resta ferma la libertà negoziale: la pronuncia non introduce un obbligo generale di stipulare contratti collettivi. Prima di respingere una richiesta sindacale, occorre dunque verificarne il fondamento e individuare gli adempimenti dovuti. Per aziende, consulenti e rappresentanti sindacali, definire interlocutori, tempi, documenti e riscontri significa rendere il confronto concretamente praticabile e prevenire contenziosi evitabili.