Omesso versamento dei contributi: il lavoratore può agire solo nei confronti del datore di lavoro e non anche verso l’INPS

Omesso versamento dei contributi: il lavoratore può agire solo nei confronti del datore di lavoro e non anche verso l’INPS

  • 16 Settembre 2026
  • Pubblicazioni
Il Giudice di primo grado accertava l’illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra l’attuale ricorrente e la società cooperativa emesso dall’INPS in seguito ad accertamento ispettivo. Il Giudice di secondo grado tuttavia accoglieva il gravame proposto dall’Istituto ritenendo che l’accertamento avrebbe dovuto svolgersi necessariamente nel contraddittorio con la parte datoriale, visto che la partecipazione dell’INPS al giudizio era necessaria solo allo scopo di accertare l’insussistenza del diritto al recupero dei contributi con efficacia di giudicato. Tale decisione viene confermata dalla Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 24749 del 24 agosto 2026 ricorda che il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di tali contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ai fini del risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali per via dell'inadempimento dell'obbligo contributivo ovvero per chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia.