Licenziamento illegittimo, stop alla Naspi per chi sceglie l’indennità sostituiva
- 16 Settembre 2026
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L’indennità di disoccupazione Naspi percepita dai lavoratori a seguito del licenziamento non deve essere restituita all’Inps se il giudice, all’esito del procedimento giudiziale, ordina la reintegrazione e il versamento dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 300/1970. Viceversa, i lavoratori non hanno titolo per continuare a godere del trattamento di disoccupazione nel periodo successivo all’ordine di reintegrazione, se hanno esercitato, nel frattempo, l’opzione per l’indennità sostitutiva (ai sensi del comma 3 dell’articolo 18). Il diritto all’indennità di disoccupazione non viene meno per effetto del ripristino “de iure” del rapporto di lavoro a seguito della sentenza che ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione. Perché l’Inps abbia titolo alla restituzione del trattamento Naspi erogato ai lavoratori con riferimento all’intervallo tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale occorre che sia intervenuta la ricostituzione di fatto del rapporto di lavoro «ad ogni effetto, anche economico». Questa condizione non si produce se, avendo i lavoratori optato per le 15 mensilità sostitutive della reintegrazione, il rapporto di lavoro si estingue. Tuttavia, i lavoratori non possono pretendere il mantenimento dell’indennità Naspi per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione, in quanto non versano più in uno stato di disoccupazione involontaria. La Cassazione (sentenza 24981 del 3 settembre 2026) ha raggiunto questi approdi richiamando le conclusioni delle Sezioni Unite per cui il diritto alla Naspi compete anche se il lavoratore non ha impugnato un licenziamento palesemente illegittimo o non ha agito per l’esecuzione dell’ordine di reintegrazione. Anche in questi casi, ad essere dirimenti sono il momento in cui è stato esercitato l’atto risolutivo e il mancato ripristino di fatto del rapporto, «non rilevando il mero ripristino de iure per effetto della pronuncia giurisdizionale». Per converso, l’esercizio dell’opzione interrompe il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi perché il lavoratore, dichiarando la volontà di sostituire alla reintegrazione il versamento delle 15 mensilità, interrompe volontariamente il sinallagma contrattuale. Da tale momento, il lavoratore non versa più in uno stato di disoccupazione involontaria e, pertanto, non ha più diritto al trattamento Naspi. Il caso sul quale si è pronunciata la Cassazione si riferisce al ricorso di due lavoratori che agivano contro la decisione dell’Inps di non versare il trattamento Naspi a seguito della loro opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione e di ricevere la restituzione anche della disoccupazione già versata nel periodo ricompreso tra il licenziamento e il suo annullamento in sede giudiziale. Nei gradi di merito il ricorso è stato respinto, ritenendosi da parte della Corte d’appello di Milano che a seguito dell’ordine di reintegrazione erano cessati i presupposti del trattamento di disoccupazione e l’esercizio dell’opzione aveva comportato la risoluzione volontaria dei rapporti ad iniziativa dei lavoratori. Non è dello stesso avviso la Cassazione, per cui la fase che precede la sentenza di annullamento del licenziamento va tenuta separata da quella successiva all’esercizio dell’opzione sostitutiva della reintegrazione. Nella prima fase i lavoratori versano in uno stato di disoccupazione involontaria che legittima il riconoscimento della Naspi, la quale non deve essere restituita perché il rapporto, a causa della rinuncia dei lavoratori al reintegro, non si è più ricostituito. Non compete, tuttavia, la Naspi ai lavoratori dopo l’esercizio dell’opzione, perché il rapporto risulta interrotto volontariamente.