Invalidità civile: ai fini dell’assegno conta il reddito al lordo delle imposte
- 16 Settembre 2026
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Oggetto di censura da parte dell’INPS è la parte della Sentenza di secondo grado ove si afferma che il reddito da prendere in esame ai fini dell’assegno di invalidità civile è quello rilevante ai fini IRPEF al netto non solo degli oneri deducibili, ma anche delle ritenute fiscali e delle detrazioni, mentre secondo l’Istituto il reddito imponibile ai fini IRPEF è quello calcolato al lordo delle imposte. Tale tesi è avallata dalla Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 24903 del 31 agosto 2026, dichiara fondato il ricorso evidenziando che ai fini dell’assegno di invalidità occorre fare riferimento al reddito imponibile, e quindi la base imponibile da assoggettare a tassazione è costituita dal reddito complessivo al netto solo degli oneri deducibili indicati dall’articolo 10 TUIR, e non anche delle ritenute fiscali.