L’indennità sostitutiva del preavviso non ha natura risarcitoria
- 3 Settembre 2026
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Con la Sentenza n. 23715 del 21 luglio 2026, la Suprema Corte di Cassazione fornisce importanti precisazioni in tema di indennità sostitutiva del preavviso, ricordando che l'istituto adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto di lavoro:
in caso di licenziamento, si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione per un certo periodo di tempo utile a consentirgli di trovare una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore, invece, il preavviso ha la finalità di garantire al datore di lavoro il tempo necessario alla sostituzione del lavoratore recedente.
In tema di efficacia del preavviso, poi, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel senso dell’efficacia obbligatoria dello stesso, essendo la parte recedente libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione alla controparte dell'apposita indennità con immediato effetto risolutivo del rapporto.
D’altra parte è esclusa la natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo l’assenza di un nesso tra il mancato svolgimento della prestazione e l’esercizio del diritto di recesso con effetto immediato da parte del datore di lavoro a giustificare, ai fini di causa, l'accentuazione del profilo retributivo dell'emolumento.