La Cassazione sul rilascio del DURC in presenza di scoperti contributivi
- 3 Settembre 2026
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All’origine della controversia il rilascio del DURC e, nello specifico, se uno scoperto contributivo-previdenziale di 50 euro sia o meno di ostacolo al rilascio del documento, con la conseguente negazione del diritto agli sgravi. Nel caso in esame, i Giudici del merito avevano ritenuto applicabile ratione temporis il DM 30.1.2015 che consente il rilascio del DURC quando lo scostamento sia pari o inferiore a 150 euro. Tuttavia, non è dello stesso avviso la Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 8070 del 1° aprile 2026 accoglie il ricorso proposto dall’INPS. Partendo dal presupposto che è il soggetto che usufruisce degli sgravi a dover assicurare la totale e continua regolarità contributiva, senza che l’INPS debba effettuare dei controlli preventivi, avvisi e richieste di regolarizzazione, la Cassazione constata come al caso di specie non possa applicarsi il suddetto DM perché la richiesta del DURC era antecedente rispetto alla data della sua entrata in vigore. Dunque, l’applicazione dell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 subordina espressamente il godimento degli sgravi alla perfetta regolarità contributiva e al possesso del DURC, elementi che qui non possono ravvisarsi, seppur si parli di un importo esiguo. Confermato, quindi, l’avviso di accertamento e negato il diritto agli sgravi.