La NASpI decade se non si comunica entro un mese la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo

La NASpI decade se non si comunica entro un mese la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo

  • 3 Settembre 2026
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La controversia ha origine dalla pronuncia con la quale era stata dichiarata non dovuta la restituzione all’INPS di una somma a titolo di NASpI per via della mancata comunicazione della preesistente titolarità di un’impresa commerciale entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda. L’INPS propone ricorso per cassazione, censurando la sentenza ove afferma che non si decade dalla fruizione della prestazione quando si ometta di comunicare la prosecuzione dell’attività di lavoro preesistente alla domanda di NASpI, specie se il reddito ricavato sia inferiore alla soglia di 4.800 euro l’anno. Con l’Ordinanza n. 8575 del 6 aprile 2026, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ricordando che ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015, se durante il periodo in cui si percepisce la NASpI venga intrapresa un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, sussiste l’obbligo di «informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività», dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarne. In tale contesto, il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento in caso di inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere a tale comunicazione. Nello specifico, osservano gli Ermellini, la decadenza ha rilievo in caso di contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, sia se intrapresa ex novo, sia se preesistente ma svolta con maggiori energie e per un maggior tempo rispetto al passato, laddove l’assicurato non provveda ad effettuare la suddetta comunicazione.