La Corte di Cassazione, con Sentenza 16 luglio 2026 n. 26679, ha delineato con precisione i confini della responsabilità penale del datore di lavoro, stabilendo che non può essergli imputata alcuna colpevole ignoranza se la condotta pericolosa del dipendente è una prassi elusiva meramente saltuaria, imprevedibile e non conoscibile con l'ordinaria diligenza dal momento che, la responsabilità del datore di lavoro sussiste solo quando la violazione delle norme antinfortunistiche si traduce in un modello lavorativo di fatto, ovvero in una stabile, sistematica e tollerata deviazione dalle procedure di sicurezza ufficiali. Il manutentore di un’azienda, nel tentativo di ripristinare la funzionalità di un perno usurato, decideva di lucidarlo manualmente al tornio in movimento utilizzando carta abrasiva ed indossando guanti da lavoro; ma, durante l'operazione, la carta abrasiva ed il guanto si impigliavano nel pezzo in rotazione, trascinando la mano del lavoratore e causandogli la sub-amputazione di più dita. In conseguenza del sinistro, al datore di lavoro veniva contestata l'omessa o, comunque inadeguata valutazione nel DVR dei rischi connessi all'utilizzo del tornio e all'attività di lucidatura dei perni svolta dai manutentori, con particolare riguardo ai rischi di abrasioni, contusioni, lussazioni, schiacciamenti, tagli e amputazioni delle dita delle mani, nonché la mancata indicazione dell'apparecchiatura da utilizzare, delle procedure da seguire, delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale necessari. Il Tribunale, all’esito del dibattimento, assolveva il datore di lavoro sul presupposto che il tornio era munito di marcatura CE, di protezioni funzionanti e corredato da istruzioni, ritenendo altresì, sebbene l'attività di levigatura del perno fosse stata svolta anche da altri lavoratori, non risultasse provato che tale pratica fosse conosciuta dal datore di lavoro. Inoltre, il giudice del merito riteneva che i rischi connessi all'utilizzo del tornio fossero stati presi in considerazione nel documento aziendale, e che l'indicazione dei guanti quale dispositivo di protezione non fosse contraddittoria, dovendo essa intendersi riferita alla manipolazione di pezzi taglienti o caldi e non alla lavorazione con organi in movimento. Avverso la sentenza di assoluzione il Procuratore della Repubblica proponeva direttamente ricorso per cassazione (c.d. ricorso per saltum). La Suprema Corte alla base del rigetto del ricorso della pubblica accusa pone in evidenza la distinzione tra prassi saltuaria (o occasionale) e modello lavorativo di fatto la quale, costituisce lo spartiacque giuridico per l'attribuzione della responsabilità penale al datore di lavoro in caso di infortunio. I giudici di legittimità delineano in maniera specifica questa differenza basandosi sulla stabilità, sulla conoscibilità e sull'ordinarietà della deviazione dalle regole di sicurezza. La prassi saltuaria si configura come una deviazione dalle procedure di sicurezza che avviene in via del tutto episodica, eccezionale e al di fuori del normale ciclo produttivo:
l'azione pericolosa non fa parte delle mansioni ordinarie del lavoratore e viene effettuata solo occasionalmente. Nel caso specifico, la lucidatura manuale del perno al tornio avveniva solo di rado, per ovviare a temporanei ritardi nella fornitura dei pezzi di ricambio;
proprio per via della sua natura sporadica, questa condotta avveniva all'insaputa del datore di lavoro e dei responsabili della sicurezza. Non era mai emersa durante le riunioni periodiche sulla sicurezza né, era stata segnalata dai preposti;
il datore di lavoro non ha l'obbligo di prevedere nel DVR i rischi derivanti da condotte elusive estemporanee, anomale e non conoscibili con l'ordinaria diligenza. L'analisi dei rischi deve infatti concentrarsi sulle operazioni effettivamente demandate ai lavoratori e sulla casistica concretamente verificabile nel normale processo produttivo;
esclude la responsabilità penale del datore di lavoro, in quanto non è ravvisabile una sua colpevole ignoranza.
Di contro, si ha un modello lavorativo di fatto quando si instaura una stabile e ordinaria divergenza tra le prescrizioni di sicurezza formali (scritte nei manuali o nel DVR) e le lavorazioni concretamente eseguite ogni giorno nei reparti:
le lavorazioni si svolgono ordinariamente e sistematicamente in difformità rispetto alle misure di prevenzione ufficiali. La violazione delle regole di sicurezza non è l'eccezione, ma diventa la prassi comune di lavoro;
spesso questa modalità di lavoro non conforme si consolida con la tolleranza o persino il consenso, esplicito o, implicito dei preposti;
il modello di fatto è frequentemente indotto da carenze strutturali o scelte organizzative dell'azienda;
la formale regolarità o completezza dei documenti di sicurezza come il DVR diventa un mero schermo formale, smentito dalla realtà operativa quotidiana;
il datore di lavoro non può esonerarsi da responsabilità invocando il rispetto formale delle carte se la lavorazione quotidiana è stabilmente difforme. Egli ha l'obbligo di impedire l'instaurarsi di tali modelli contra legem. La mancata interruzione di un modello lavorativo di fatto conoscibile integra pienamente la colpevole ignoranza e la violazione del dovere di vigilanza.
La colpevole ignoranza del datore di lavoro, strettamente connessa alla violazione del suo dovere di vigilanza, non costituisce una responsabilità oggettiva o di posizione slegata dai fatti. Al contrario, si configura quando vi è una mancata percezione di un assetto lavorativo concretamente instauratosi e conoscibile con l'ordinaria diligenza richiesta alla sua figura di garante. Doveri di vigilanza del datore di lavoro e del preposto: differenze. La sentenza in commento, inoltre, analizza dettagliatamente come si ripartiscono e si sovrappongono i doveri di vigilanza del datore di lavoro e dei preposti, definendo i confini delle rispettive responsabilità penali in caso di infortunio. Il datore di lavoro è il titolare principale dell'obbligo di sicurezza (garante). Il suo dovere di vigilanza non richiede una presenza costante e asfissiante su ogni singola lavorazione, ma si concentra sulla tenuta del sistema organizzativo complessivo. Il datore ha il dovere di impedire l'instaurarsi di prassi contra legem pericolose che siano da lui conosciute o concretamente conoscibili con l'ordinaria diligenza. Questo dovere sussiste anche se tali prassi si sono consolidate con il consenso o la tolleranza del preposto. Il datore non può esonerarsi da responsabilità dimostrando che i documenti di sicurezza (come il DVR) o i modelli organizzativi sono formalmente corretti e completi, se poi nella pratica quotidiana si tollera o si ignora colpevolmente una stabile e ordinaria divergenza dalle procedure, ovvero un modello lavorativo c.d. di fatto. Il datore ha l'obbligo (non delegabile) di individuare con il massimo grado di specificità tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e legati alle lavorazioni effettivamente demandate ai lavoratori. Tuttavia, questo obbligo riguarda la casistica concretamente verificabile nel normale ciclo produttivo e non i rischi imprevedibili derivanti da prassi scorrette altrui non conosciute né conoscibili.
Il preposto, nel caso specifico il responsabile della manutenzione, esercita una vigilanza di carattere operativo, vicina alla concreta esecuzione del lavoro. La sua condotta influisce sulla colpa del datore in due modi speculari:
Se il preposto tollera, avalla o acconsente a modalità di lavoro pericolose e queste si stabilizzano nel tempo, diventando un modello lavorativo di fatto, la presenza o l'avallo del preposto non valgono a interrompere il nesso causale. Il datore rimane responsabile se tale modello era da lui conoscibile con l'ordinaria diligenza. Il preposto ha il compito di vigilare sulle attività e segnalare le anomalie. Nel caso di specie, l'assenza di segnalazioni da parte dei preposti e il fatto che della lucidatura manuale del perno non si fosse mai discusso nelle riunioni periodiche sulla sicurezza hanno costituito elementi di fatto decisivi per confermare l'assoluzione del datore. Tali elementi hanno dimostrato che la condotta pericolosa era effettivamente una prassi impropria, saltuaria e non conoscibile dal datore di lavoro con l'ordinaria diligenza. La sentenza definisce in maniera chiara la ripartizione della colpa e delinea una netta linea di demarcazione. Se la prassi pericolosa è sistematica e diffusa (modello di fatto): il datore risponde penalmente per omessa vigilanza e organizzazione, anche se il preposto era d'accordo o tollerava la situazione, poiché l'assetto complessivo era conoscibile tramite indici dimensionali e organizzativi. Se la prassi è episodica e non segnalata (prassi saltuaria): la responsabilità penale del datore è esclusa. L'omessa vigilanza immediata o la mancata interruzione dell'azione estemporanea del dipendente (svolta all'insaputa del datore) non possono essergli addebitate come colpevole ignoranza, in assenza di allarmi organizzativi e di segnalazioni da parte dei preposti.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL