Superminimo non assorbibile se è rimasto inalterato nel tempo
- 25 Agosto 2026
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La Corte d’Appello dichiarava non assorbibile il superminimo riconosciuto al lavoratore, condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente detratte a tale titolo. A fondamento della decisione, il fatto che il superminimo attribuito al lavoratore fosse rimasto inalterato nel tempo nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel frattempo, e ciò consentirebbe secondo i Giudici di ricostruire la volontà negoziale nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo quale condotta concludente. Contro la decisione, propone ricorso per cassazione la società, il quale viene tuttavia respinto. Con la Sentenza n. 24475 del 5 agosto 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito infatti che nell’interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell’elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, potendo estendere l’indagine ad altri criteri (logici, teleologici e sistematici) anche quando sussistano indici esterni rivelatori di una volontà diversa delle parti rispetto al testo dell’accordo, come il comportamento successivo delle stesse parti. Ha fatto dunque bene il Giudice di secondo grado ad attribuire valenza alla condotta anche successiva delle parti allo scopo di ricostruire l’originaria volontà negoziale nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo concesso al lavoratore.