AdE: rimborso esente per le spese di istruzione anche se sostenute dal coniuge
- 25 Agosto 2026
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Con Risposta ad interpello n. 159/2026 l'Agenzia delle Entrate conferma che non concorrono a formare il reddito del dipendente le somme rimborsate dal datore a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge. Per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 51, comma 2, lettera f-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) è necessario che nella documentazione comprovante l'utilizzo delle somme sia indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione, rientrante tra i familiari indicati nell'art. 12 TUIR, e la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che la spesa sia coerente con le finalità indicate dalla norma. L'AdE chiarisce inoltre che il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale in relazione alle somme rimborsate. Per questa ragione, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso di lui, ma anche presso terzi. Tale documentazione deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.