Indennità sostitutiva del servizio mensa anche per i lavoratori notturni

Indennità sostitutiva del servizio mensa anche per i lavoratori notturni

  • 25 Agosto 2026
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La Corte d’Appello respingeva il gravame proposto dall’azienda ospedaliera contro la decisione di primo grado che la aveva condannata al pagamento in favore della dipendente di una somma a titolo di risarcimento per la mancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo. L’azienda propone ricorso in Cassazione sostenendo che i Giudici avevano mal interpretato il sistema dell’orario di lavoro oggetto del CCNL applicato con specifico riferimento ai turnisti notturni. Con l’Ordinanza n. 23453 del 17 luglio 2026, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ricordando che l'attribuzione del buono pasto è un'agevolazione di carattere assistenziale volta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente ed è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tali intervalli e il fatto che l'orario di lavoro sia articolato in turni. Ciò significa che il diritto matura non in base alla durata della pausa ma dell’orario di lavoro, che se supera le sei ore consecutive dà diritto alla pausa e a fruire del servizio mensa, anche in una delle modalità sostitutive stabilite dall’azienda (prima o dopo il turno ad esempio).