No all'imponibilità del risarcimento del danno emergente
- 24 Agosto 2026
- Pubblicazioni
In tema di rilevanza reddituale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del TUIR, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 156 del 7 agosto 2026, a chiarire che le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno:
per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa costituiscono risarcimento di danno emergente e pertanto non assumono rilevanza reddituale. A tal proposito, l'Agenzia ha evidenziato che se il risarcimento è destinato ad indennizzare delle perdite effettivamente subite o a reintegrare il patrimonio leso, si tratta di danno emergente e il relativo importo non rileva ai fini reddituali, in quanto le somme corrisposte non sostituiscono, né reintegrano dei trattamenti retributivi.