Ispettorato del lavoro, lecito imporre un accordo di secondo livello
- 7 Agosto 2026
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Sempre più consolidato il potere di disposizione, riconosciuto agli ispettori del lavoro dall’articolo 14 del Dlgs 124/2004, dopo la sentenza del Consiglio di Stato 04969 pubblicata il 22 giugno 2026. Attraverso questo strumento, infatti, una sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro ha sollecitato un datore di lavoro, che applica il Ccnl Commercio, a introdurre nel contratto aziendale la previsione di una indennità di esposizione al freddo, per adeguare il trattamento retributivo dei dipendenti operativi nelle celle frigorifere a quello di coloro che svolgono attività lavorativa a contatto con il freddo in settori diversi e che godono apposite indennità di disagio previste dai relativi contratti collettivi di categoria, come il Ccnl Alimentari. Il Consiglio di Stato, sulla scia delle precedenti sentenze 2778/2024 e 10382/2025 e richiamando gli ultimi orientamenti giurisprudenziali di legittimità (Cassazione, sentenze 27711, 27713 e 27769 del 2023 sul Ccnl Servizi fiduciari), ha riconosciuto, diversamente dal Tar del Veneto in primo grado, che il potere di disposizione - il quale si traduce sostanzialmente in un ordine immediatamente esecutivo diretto al datore di lavoro, volto a correggere irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale per le quali non sia già prevista una sanzione penale o amministrativa esplicita - possa essere utilizzato dal personale ispettivo anche per adeguare le retribuzioni ai parametri costituzionali dell’articolo 36. In tal modo lo strumento risulta indubbiamente, in tempi di salario giusto, un valido rimedio a trattamenti economici discriminatori a parità di mansioni e condizioni lavorative disagevoli. È proprio tale ultimo aspetto, nel confronto tra differenti Ccnl, che viene identificato dal giudice amministrativo come un’irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale, la quale, in base a quanto previsto dal citato articolo 14, risulta meritevole di sanatoria proprio attraverso la disposizione. La sentenza in commento supera l’eccezione mossa all’Ispettorato circa l’ingerenza nella libertà negoziale delle parti e la libertà sindacale del datore di lavoro, in quanto afferma che l’organo ispettivo ha chiesto, con il provvedimento di disposizione, una integrazione al Ccnl applicato che il datore di lavoro potrà attuare con un atto di autonomia negoziale, stipulando un accordo aziendale di secondo livello. Il personale ispettivo non ha, infatti, imposto l’applicazione di un diverso contratto collettivo e il Ccnl Alimentari viene richiamato solo come parametro di riferimento in via equitativa.
Fonte:SOLE24ORE