Il tormentato tema della decadenza, in materia di accesso alle prestazioni di invalidità civile, trova sempre nuove indicazioni e spunti di riflessione nella giurisprudenza. Con l’ordinanza 24101/2026, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione torna sulla questione della sostanziale irrilevanza, ai fini del prodursi della decadenza nell’avvio dell’azione giudiziaria, delle vicende occorse in fase amministrativa. Come è noto, anche dove si discuta del solo requisito sanitario (in sede di A.T.P.), il principio di economicità dell’agire processuale impone che preliminarmente sia verificata, da parte del Giudice del lavoro, la sussistenza di un effettivo interesse ad agire sotto il profilo dell’azionabilità del diritto. L’articolo 42, comma 3, del Dl 269/2003 (convertito in legge 326/2003), se per un verso ha portato all’abolizione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in seguito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, per altro verso ha posto un termine tutto sommato abbastanza breve (sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo) per la proposizione dell’azione giudiziale. Nel caso di specie, era stato prospettato il carattere discriminatorio, per nazionalità e disabilità, del provvedimento dell’Inps con cui era stata rigettata la richiesta di prestazione di invalidità civile per insufficiente documentazione sul patrimonio e sul requisito reddituale. Essendo pacifica la proposizione del ricorso a tempo scaduto, si controverte in ordine alla rilevanza – in ordine alla buona fede dell’assistito e all’applicazione del termine decadenziale - delle errate indicazioni da parte dell’Istituto, nel provvedimento di reiezione, dei tempi di attivazione della tutela giudiziaria (tre anni invece di sei mesi). Il tema non è nuovo. Vale il principio, più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui non hanno rilievo, ai fini del decorso del termine, tali erronee indicazioni. Questa regola, apparentemente così rigorosa, trae il suo fondamento dalla valutazione della natura della decadenza, istituto a rilevanza pubblicistica, la cui applicazione è indefettibile. L’unica modalità per impedire la decadenza è infatti rappresentata dalla proposizione dell’azione giudiziaria nei termini previsti dalle singole norme di riferimento. In realtà, in un primo momento la Cassazione aveva anche espresso un orientamento di tipo diverso, ritenendo, in alcune pronunce, che la mancanza di un provvedimento esplicito dell’ Inps sulla domanda ovvero l’omissione nel provvedimento delle indicazioni prescritte nel quinto comma dell’articolo 47 del Dpr 638/1970 costituissero impedimento al decorso del termine di decadenza (Cassazione 15 novembre 2004, n. 21595, Cassazione 6 aprile 2006 n. 8001; Cassazione 15 dicembre 2005 n. 27672). Ha però prevalso l’orientamento opposto (Cassazione 7494/2020), secondo cui l’omissione o l’erronea indicazione nell’atto dell’ente previdenziale dei termini di decadenza non impedisce il decorso del termine decadenziale. Conta la finalità dell’Istituto, il fatto che la decadenza sostanziale di cui si discute è di ordine pubblico (articolo 2968 e 2969 del Codice civile), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l’ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (sul punto Cassazione 7 febbraio 2019, n. 3587). L’inarrestabilità non può essere aggirata neanche proponendo un’azione antidiscriminatoria, il cui ultimo fine è comunque rappresentato dall’attribuzione della prestazione richiesta. La particolarità di questa pronuncia sta nel fatto che, in ogni caso, non è del tutto irrilevante la condotta - non impeccabile - dell’ente previdenziale, considerando la presunzione di legittimità e di correttezza delle indicazioni contenute nel provvedimento comunicato alla parte privata. Infatti, la giurisprudenza ammette la possibilità di una pronuncia in merito alla domanda di risarcimento del danno occorso per il mancato accesso alla prestazione, laddove si assume come fatto generatore del danno, anche l’erronea indicazione nel provvedimento di diniego della prestazione, del termine per la proposizione dell’azione. La parte privata sarà dunque chiamata a dimostrare (con onere probatorio non indifferente) sia la sussistenza del danno, sia il nesso di causalità tra il danno occorso e il comportamento dell’Inps. In sostanza dovrà essere accertato che l’unico ostacolo all’accesso al beneficio richiesto è stato il prodursi della decadenza.
Fonte: SOLE24ORE