Preavviso, l’indennità sostitutiva ha natura prevalentemente retributiva

Preavviso, l’indennità sostitutiva ha natura prevalentemente retributiva

  • 7 Agosto 2026
  • Pubblicazioni
La Corte di cassazione, con ordinanza 23715 del 21 luglio 2026, ha proceduto a un rigoroso inquadramento giuridico dell’indennità sostitutiva del preavviso, avviando la propria analisi dalla disamina della ratio economico-giuridica sottesa all’istituto del preavviso, tipico dei contratti a esecuzione continuata o periodica stipulati a tempo indeterminato. Tale meccanismo, integrando un limite temporale all’efficacia del recesso, inteso qual negozio unilaterale ricettizio volto al libero esercizio di un diritto potestativo, assolve alla funzione strutturale di contemperare l’esercizio dello ius poenitendi con l’esigenza di cautelare la parte adempiente dal pregiudizio derivante dall’improvvisa risoluzione del vincolo negoziale. Fatta questa premessa, la Cassazione ha ricordato come, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la disciplina delineata dall’articolo 2118 del Codice civile moduli la finalità dell’istituto differenziandola in ragione del soggetto che subisce il recesso. Nell’ipotesi di licenziamento datoriale, il differimento dell’efficacia risolutiva intende garantire al prestatore di lavoro la continuità del reddito per la durata del periodo di preavviso, agevolandone il reinserimento nel mercato del lavoro; viceversa, in sede di dimissioni, il preavviso tutela l’interesse dell’organizzazione d’impresa a disporre del periodo di tempo necessario alla riorganizzazione della compagine aziendale e alla sostituzione del dipendente uscente. Quanto all’efficacia del preavviso, come ricordato dalla Corte, la consolidata giurisprudenza di legittimità si è da tempo attestata sul principio dell’efficacia meramente obbligatoria. Ne consegue che l’obbligo di preavviso si configura quale prestazione accessoria e alternativa alla quale la parte recedente può legittimamente adempiere o tramite la prosecuzione dell’attività lavorativa fino alla scadenza del termine ovvero mediante la corresponsione dell’equivalente pecuniario a titolo di indennità sostitutiva, con contestuale risoluzione immediata del contratto. Sotto il profilo delle posizioni giuridiche soggettive, in capo alla parte che subisce l’atto di recesso matura un mero diritto di credito, avente a oggetto l’indennità e pienamente disponibile, dunque suscettibile di valida rinuncia. Sotto la veste causale dell’emolumento, l’orientamento nomofilattico ha da tempo abbandonato la tesi che attribuiva all’indennità sostitutiva natura risarcitoria legata a un presunto inadempimento contrattuale. Tale qualificazione risarcitoria risulta difatti incompatibile con la natura giuridica del recesso con effetto immediato, il quale costituisce un perfezionato e legittimo esercizio del diritto potestativo spettante al contraente, dal quale sorge l’esclusivo obbligo pecuniario accessorio di liquidare la controparte. Di conseguenza, l’indennità sostitutiva del preavviso si struttura come prestazione corrispettiva verso il diritto di sciogliere con effetto immediato il rapporto contrattuale; considerato il nesso di correlazione sinallagmatica tra la mancata erogazione della prestazione lavorativa e la risoluzione istantanea a opera della parte recedente, la Corte di cassazione ha quindi rimarcato la natura prevalentemente retributiva dell’emolumento, destinato a rimpiazzare l’utilità economica che il lavoratore avrebbe maturato nell’ipotesi di ordinario svolgimento del preavviso.

Fonte: SOLE24ORE