Con la Sentenza 21 luglio 2026 n. 23721, la Corte di Cassazione chiarisce i limiti applicativi della clausola sociale prevista dal CCNL Assohandlers nei cambi di gestore dei servizi di assistenza a terra. La decisione assume rilievo perché individua con precisione i presupposti necessari affinché sorga il diritto al passaggio del personale. La pronuncia, pur prendendo le mosse da una vicenda risalente alla liberalizzazione dei servizi di handling nello scalo di Verona, enuncia un principio destinato a orientare il contenzioso futuro. La Corte chiarisce infatti che la clausola sociale non costituisce uno strumento generalizzato di tutela occupazionale, ma opera soltanto quando ricorrono i presupposti individuati dalla disciplina collettiva. La controversia trae origine dalla cessazione dell'attività di Avio Handling e dal successivo ingresso di nuovi operatori nello scalo veronese. I lavoratori rivendicavano il diritto ad essere assunti dalle società subentranti sulla base dell'art. 26 del CCNL Assohandlers oppure, in via subordinata, dell'art. 2112 c.c. Sia la Corte d'appello sia la Cassazione hanno però escluso che ricorressero i presupposti di entrambe le discipline, osservando che non si era verificato il semplice avvicendamento di un gestore in uno specifico servizio aeroportuale, ma una profonda riorganizzazione del settore, caratterizzata dalla cessazione integrale dell'attività del precedente operatore, dalla collocazione in CIGS dell'intero personale e dall'introduzione di un diverso modello organizzativo fondato sulla figura dell'Operatore Unico Aeroportuale Polifunzionale.
Funzione della clausola sociale.
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia è rappresentato dal percorso interpretativo seguito dalla Corte. I giudici non si limitano ad un'interpretazione letterale delle clausole collettive, ma le inseriscono nel contesto della Dir. CE 67/1996 e del D.Lgs. 18/1999, che hanno progressivamente liberalizzato il mercato dei servizi di assistenza a terra. In questa prospettiva, la clausola sociale assume la funzione di governare gli effetti occupazionali della concorrenza tra operatori, assicurando continuità ai rapporti di lavoro quando un'impresa subentra ad un'altra nella gestione di attività organizzate e già individuabili. La disciplina collettiva, quindi, non è diretta a garantire il riassorbimento automatico di tutti i lavoratori ogni volta che un operatore esce dal mercato, ma a regolare il passaggio del personale nei casi in cui vi sia una reale continuità dell'attività trasferita. Muovendo da tale ricostruzione, la Corte individua con precisione i presupposti applicativi della clausola sociale. Perché essa trovi applicazione è necessario che il trasferimento riguardi:
una specifica attività;
caratterizzata dalla preesistenza di un'organizzazione identificabile;
con lavoratori stabilmente adibiti a quel servizio;
con un effettivo subentro del nuovo operatore nella medesima attività.
Solo la presenza congiunta di tali elementi consente di individuare il personale destinatario del passaggio al nuovo gestore. Diversamente, quando la cessazione dell'attività dell'impresa uscente si inserisce in una più ampia riorganizzazione del mercato aeroportuale e non comporta il trasferimento di una struttura organizzativa previamente individuabile, la clausola sociale non opera. Il semplice subentro di nuovi operatori non è quindi sufficiente a fondare il diritto dei lavoratori al passaggio presso le imprese subentranti. È questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione, che distingue nettamente il cambio di appalto dalla trasformazione complessiva dell'assetto organizzativo del mercato aeroportuale. La pronuncia offre indicazioni destinate ad incidere sulla gestione dei futuri cambi di gestore nel settore dell'handling. La Cassazione chiarisce che il rapporto tra clausola sociale e trasferimento d'azienda non è di sovrapposizione: la prima opera al di fuori dell'art. 2112 c.c., ma soltanto entro i limiti individuati dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che il semplice ingresso di un nuovo operatore non comporta, di per sé, l'obbligo di assorbire il personale dell'impresa uscente. Occorrerà invece verificare, caso per caso, se il subentro riguardi un'attività già organizzata e identificabile, alla quale siano stabilmente adibiti i lavoratori di cui si richiede il passaggio. Più che ampliare l'ambito della tutela, la Cassazione ne definisce i confini, individuando il punto di equilibrio tra continuità occupazionale e trasformazioni organizzative del mercato dei servizi di handling.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL