Dal 2027 TFR tassato solo con aliquote e scaglioni vigenti
- 5 Agosto 2026
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Mentre i contribuenti stanno ricevendo dall’agenzia delle Entrate gli avvisi di riliquidazione dei Tfr incassati negli anni passati, il legislatore ha abrogato dal 1° gennaio 2027 la clausola di salvaguardia della tassazione istituita dalla legge Finanziaria per il 2007. A prevederlo è il nuovo Tuir e in particolare l’articolo 376 del Dlgs 117/2026 che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 296/2006 con cui fu introdotta la possibilità di continuare ad applicare aliquote e scaglioni in vigore nel 2006 sui Tfr erogati a decorrere dal 1° gennaio 2007, qualora più vantaggiose per il contribuente. La clausola fu introdotta con l’obiettivo di salvaguardare il Tfr (e le altre indennità tassate nella stessa misura) dall’applicazione delle nuove regole Irpef in vigore dal 2007, le quali avevano in via generale inasprito la tassazione del reddito delle persone fisiche. La clausola risultava spesso più favorevole e doveva essere applicata sia dal sostituto di imposta, al momento della tassazione provvisoria, che dall’amministrazione finanziaria, in sede di ricalcolo definitivo della tassazione separata. Questa opzione è sopravvissuta per 20 anni, dal 2007 al 2026, nonostante qualche timido tentativo di rimuoverla (previsione inserita nel disegno della legge di Stabilità 2013), che però non si è concretizzato, fino al Dlgs 117/2026, nuovo testo unico delle imposte sul reddito. A partire dal 1° gennaio 2027 (che dovrebbe essere inteso come cessazioni di rapporto di lavoro decorrenti dal 31 dicembre 2026, con diritto alla percezione del Tfr dal 1° gennaio dell’anno seguente), il contribuente non potrà più invocare l’applicazione più favorevole degli scaglioni ed aliquote del 2006, se più favorevoli, dovendo utilizzare quelli vigenti al momento della cessazione del rapporto. Grazie alla nuova previsione (lettera ppp), inserita tra le numerosissime abrogazioni elencate dal comma 1 dell’articolo 376, dal prossimo anno cesseranno quelle situazioni di impasse verificatesi negli ultimi anni a causa della mancata applicazione della clausola da parte dell’amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione definitiva delle imposte sul Tfr e sulle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Considerato che il sistema Irpef dal 2007 a oggi ha subito diverse modifiche, le comunicazioni emesse negli anni dall’agenzia delle Entrate in molti casi (riferiti a redditi medi e alti) hanno evidenziato una differenza d’imposta a debito di importo superiore rispetto a quello calcolato con la corretta applicazione della vigente clausola di salvaguardia. Tali situazioni hanno determinato l’instaurazione di contenziosi amministrativi ma anche giudiziali, a seguito dei quali la magistratura tributaria ha in diverse occasioni confermato la vigenza della clausola (per esempio sentenza 158/2026 Cgt 2° grado Lazio; 1064/2026 Cgt primo grado Palermo; 2561/2024 Cgt di primo grado Milano; 1114/2022 Ctr Lombardia). Il vantaggio derivante dall’applicazione della clausola di salvaguardia si è notevolmente ridimensionato con l’ultima revisione del sistema Irpef in vigore dal 2026, in base al quale è di fatto riservato ai soli redditi di importo da 80mila euro e oltre.
Fonte: SOLE24ORE