Trasferimento illecito di ramo d’azienda, l’incentivo all’esodo del cessionario non si detrae
- 5 Agosto 2026
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L’incentivo all’esodo versato al lavoratore ceduto dalla società cessionaria del ramo d’azienda, a fronte della rinuncia all’impugnazione del licenziamento intimato all’esito della procedura di mobilità, non deve essere detratto dal risarcimento a carico della società cedente a seguito della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda. Nello schema delineato dal consolidato indirizzo - per cui, nel periodo che intercorre tra la cessione del ramo (più precisamente, dalla costituzione in mora del lavoratore) e la sentenza che ne dichiara la illegittimità, la cedente è tenuta al risarcimento del danno detratto l’«aliunde perceptum» - non ricadono le somme che sono state riconosciute in forza di un accordo conciliativo per avere il lavoratore accettato il licenziamento per riduzione di personale intimato dalla cessionaria. Il dato da cui muove la Cassazione (ordinanza 24350/2026 del 31 luglio) risiede nel principio per cui, a fronte di una cessione di ramo d’azienda dichiarata nulla o illegittima, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno patito nel periodo che intercorre dalla data in cui ha messo le sue prestazioni a disposizione della società cedente alla data della sentenza, da cui occorre detrarre quanto il lavoratore abbia percepito nello stesso periodo per lo svolgimento di altra attività. L’incentivo all’esodo riconosciuto dal soggetto cessionario per il licenziamento intimato al lavoratore all’esito della procedura di riduzione del personale non può rientrare in questo meccanismo, perché non si tratta di una prestazione economica che si ricolleghi alla illegittimità del trasferimento d’azienda. Il caso sul quale si è pronunciata la Corte di legittimità si riferiva all’incentivo all’esodo di oltre 100mila euro che la società cedente, un noto istituto di credito, pretendeva di dedurre a titolo di «aliunde perceptum», in aggiunta alle retribuzioni versate al lavoratore dalla cessionaria fino alla data del licenziamento. La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda e ridotto l’importo del risarcimento a carico dell’istituto di credito detraendo l’incentivo all’esodo. Non è dello stesso avviso la Cassazione, per la quale la fonte dell’incentivo all’esodo non è l’illegittima cessione del ramo d’azienda, ma un evento che si colloca fuori da tale contesto e risiede nel licenziamento per riduzione di personale irrogato in relazione al rapporto di lavoro instauratosi in via di fatto con la cessionaria. In altri termini, non sussiste una relazione causale diretta con la cessione d’azienda dichiarata illegittima, perché l’incentivo all’esodo è stato corrisposto per compensare il danno derivante dalla conclusione mediante licenziamento del rapporto di fatto con il soggetto cessionario. Né può essere correttamente invocato il principio della «compensatio lucri cum damno», perché l’evento che ha generato il lucro (ovvero l’incentivo all’esodo) non coincide con il fatto che ha generato il danno (ovvero l’illegittima cessione del ramo). La Cassazione rimarca che l’incentivo all’esodo si ricollega alla procedura di mobilità avviata dalla cessionaria e in questo contesto è evidente che il suo versamento al lavoratore non è intervenuto quale conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito.
Fonte: SOLE24ORE