Naspi anche con dimissioni dovute a violenze di genere

Naspi anche con dimissioni dovute a violenze di genere

  • 4 Agosto 2026
  • Pubblicazioni
L’Inps amplia la nozione di dimissioni per giusta causa, riconoscendo che anche la lavoratrice o il lavoratore costretti a lasciare il posto di lavoro per sottrarsi a situazioni di violenza di genere possono accedere alla tutela prevista per le dimissioni “necessitate”. È questo il principio affermato dal messaggio 2540/2026, con il quale l’istituto chiarisce che la scelta di interrompere il rapporto di lavoro per salvaguardare la propria incolumità può integrare gli estremi della giusta causa e, di conseguenza, consentire il riconoscimento della Naspi. Il ragionamento seguito dall’Inps prende le mosse dalla disciplina generale dell’indennità di disoccupazione. L’articolo 3 del Dlgs 22/2015 limita infatti il diritto alla Naspi ai casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, includendo tra questi anche le dimissioni per giusta causa. Il presupposto della giusta causa resta quello previsto dall’articolo 2119 del Codice civile, vale a dire l’esistenza di una situazione che renda impossibile, anche solo provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto. Per definire il significato di questa nozione, il messaggio richiama innanzitutto la sentenza 269/2002 della Corte costituzionale. Secondo i giudici, quando le dimissioni sono determinate da circostanze imputabili al comportamento di un altro soggetto, la perdita del lavoro non può essere considerata realmente volontaria. Di conseguenza, anche se il recesso proviene formalmente dal lavoratore, lo stato di disoccupazione conserva carattere involontario e merita la tutela prevista dall’articolo 38 della Costituzione. Il messaggio richiama poi l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, sottolineando come la Cassazione abbia progressivamente superato una lettura rigidamente collegata agli inadempimenti del datore di lavoro. La sentenza 11051/2015 ha infatti riconosciuto che la giusta causa può derivare anche da circostanze esterne al rapporto, purché oggettivamente idonee a rendere impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, come accade, ad esempio, in presenza di gravi condizioni di salute sopravvenute. Muovendo da questi precedenti, l’Inps ha sottoposto al ministero del Lavoro il caso delle lavoratrici costrette a dimettersi perché vittime di atti persecutori o di violenza di genere. Il Ministero ha condiviso una lettura estensiva dell’articolo 2119 del Codice civile, osservando che la tutela della Naspi non può essere limitata alle sole vicende maturate all’interno dell’ambiente di lavoro, ma deve proteggere anche chi perde l’occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà, richiamando anche le raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulla protezione delle vittime di violenza. Su queste basi, il messaggio conclude che gli atti persecutori o le forme di violenza di genere, anche quando provengano da soggetti estranei al contesto lavorativo, possono integrare una giusta causa di dimissioni. La soluzione, tuttavia, non opera automaticamente: è necessario che sussistano situazioni chiare, oggettive e documentate, tali da compromettere l’equilibrio psicofisico della vittima o da incidere concretamente sulle normali modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come nel caso di molestie o aggressioni lungo il percorso abituale per raggiungere il luogo di lavoro. Solo in presenza di questo collegamento funzionale tra le violenze subite e l’impossibilità di proseguire il rapporto potrà essere riconosciuta la giusta causa. L’effetto pratico della nuova interpretazione è particolarmente rilevante. Le dimissioni rassegnate in queste circostanze non vengono considerate una scelta volontaria del lavoratore, ma un recesso imposto dalla necessità di tutelare la propria incolumità. Di conseguenza, il lavoratore conserva il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, evitando che la necessità di sottrarsi alla violenza si traduca anche nella perdita della protezione economica prevista dall’ordinamento. Con tale scelta, l’Inps non introduce una categoria del tutto nuova di dimissioni per giusta causa, ma recepisce coerentemente un’evoluzione già maturata nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, adattandola a un fenomeno sociale di particolare gravità e assicurando una tutela effettiva alle vittime senza forzare il quadro normativo vigente.

Fonte: SOLE24ORE