Doppio binario per la durata della somministrazione a termine, con limiti massimi differenziati in base al rapporto del lavoratore con l’agenzia per il lavoro. Li ha stabiliti la legge 112/2026, di conversione del Dl Lavoro (62/2026), in vigore dal 28 giugno. Introducendo l’articolo 16 quinquies nel Dl 62/2026, la legge ha introdotto una regolamentazione organica della durata delle missioni a termine svolte presso lo stesso utilizzatore dai lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro. La norma ha modificato l’articolo 19 del Dlgs 81/2015, offrendo al mercato del lavoro uno strumento che bilancia le esigenze di flessibilità delle imprese con le aspettative di continuità professionale dei lavoratori. In generale, la successione di contratti a tempo determinato tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro non può superare, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il limite complessivo di 24 mesi. Nel computo di questa durata sono compresi anche i periodi di missione svolti in somministrazione a termine. La legge 112/2026, sviluppando un concetto emerso in alcune norme transitorie approvate negli ultimi anni, distingue due fattispecie:
O il caso in cui la missione sia svolta nell’ambito di un contratto di lavoro a termine fra agenzia per il lavoro e lavoratore somministrato (necessariamente collegato a un contratto commerciale anch’esso a termine);
O il caso in cui la missione a termine sia svolta da un lavoratore assunto dall’agenzia per il lavoro con un contratto a tempo indeterminato.
Secondo la nuova disciplina, il limite dei 24 mesi in caso di utilizzo della somministrazione si applica esclusivamente ai lavoratori assunti dall’agenzia con contratto a tempo determinato. Restano invece esclusi dal relativo computo i periodi di missione svolti da lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Contestualmente, il legislatore ha introdotto una disciplina specifica per questi ultimi, inserendo nell’articolo 19 un nuovo comma 2-bis. La disposizione, volta a promuovere la continuità occupazionale dei lavoratori somministrati, stabilisce che il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia può essere inviato in missione a termine presso lo stesso utilizzatore, per mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa, non superiore a 36 mesi. Il limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, alla quale viene così attribuito un rilevante margine di intervento.
Autonomia fra i periodi
La nuova disciplina chiarisce anche il rapporto tra il limite dei 24 mesi e quello di 36 mesi. I due periodi operano infatti autonomamente e non si sovrappongono. Ciò significa che un lavoratore potrà essere impiegato inizialmente con contratti di somministrazione a termine, nel rispetto del limite dei 24 mesi, e successivamente, una volta assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, potrà svolgere ulteriori missioni a termine fino al nuovo limite di 36 mesi. Un principio, questo, valido sia in caso di assunzione ex novo a tempo indeterminato, sia in caso di trasformazione del rapporto. In questo contesto, assume un particolare rilievo anche la disciplina transitoria (si veda l’altro articolo in pagina). Il legislatore ha stabilito infatti che il nuovo limite decorre dalla data di entrata in vigore della legge (28 giugno) e che le missioni svolte in precedenza dai lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia non rilevano ai fini del computo. In sostanza, il conteggio dei 36 mesi parte ex novo, evitando che rapporti già in corso risultino immediatamente prossimi al nuovo limite massimo. La previsione di un limite autonomo consente alle imprese utilizzatrici di programmare impieghi di durata più ampia rispetto al passato, mantenendo la flessibilità gestionale tipica della somministrazione. Al tempo stesso, il lavoratore conserva la tutela derivante da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’agenzia, favorendo percorsi di inserimento professionale più lunghi, continui e coerenti con le esigenze organizzative delle imprese.
Fonte: SOLE24ORE