Tirocini extracurriculari in gruppi di imprese: nuovo limite di 12 mesi

Tirocini extracurriculari in gruppi di imprese: nuovo limite di 12 mesi

  • 3 Agosto 2026
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L’iter di conversione del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026, convertito in L. 112/2026) ha comportato alcune modifiche durante l’esame presso la Camera dei Deputati. Tra queste, l’inserimento della disposizione di cui all'art. 4-bis, che è intervenuta sulla disciplina dei tirocini extracurriculari, fissando un nuovo perimetro temporale per la loro attivazione. La norma: un tetto di 12 mesi per i gruppi di imprese. L’art. 4-bis interviene, integrandola, sulla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 c. 720-726 L. 234/2021), attraverso l'inserimento del comma 726-bis. La nuova norma stabilisce che la durata massima complessiva deitirocini extracurricularinon può eccedere il limite di 12 mesi per ciascun gruppo di imprese. L’obiettivo della novella è evitare un utilizzo distorto o eccessivamente prolungato del tirocinio all'interno di realtà societarie complesse (i gruppi di imprese), dove il tirocinante potrebbe essere spostato tra diversi soggetti ospitanti svolgendo, di fatto, un percorso formativo che eccede i tempi congrui per l'apprendimento professionale. Il limite temporale deve intendersi come comprensivo di eventuali proroghe e rinnovi e trova applicazione fermi restando gli altri limiti già previsti dalla normativa vigente (Linee Guida del 2017 e normative regionali) che fissa in 12 mesi la durata massima dei tirocini extracurriculari. Fanno eccezione, così come specificato e menzionato nelle analisi a corredo della norma, i tirocini attivati con soggetti disabili, per i quali la durata massima può estendersi fino a 24 mesi. Si ricorda che il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti. L'art. 4-bis si inserisce nel contesto legislativo delineato dalla citata legge di bilancio 2022 che, oltre a definire il tirocinio extracurriculare (e curriculare) ha abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2022 le disposizioni alla base dell’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 (art. 1 c. 34-36 L. 92/2012), prevedendo l’adozione di nuove linee guida condivise e l’introduzione di norme dirette a ridurre fenomeni di abuso. Tuttavia, l'attuazione della riforma del 2021 è, ad oggi, ancora parziale. La legge prevedeva l’adozione di nuove Linee guida in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che però non sono state ad oggi ancora adottate.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL