Tutele crescenti: reintegra se il fatto è punito con una sanzione conservativa

Tutele crescenti: reintegra se il fatto è punito con una sanzione conservativa

  • 31 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
La fattispecie va equiparata all’insussistenza del fatto materiale, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata. Così la Corte di cassazione, con la sentenza 23817/2026 del 22 luglio. Il caso trae origine dal licenziamento per giusta causa irrogato ad una dipendente per abbandono del posto di lavoro durante l’orario lavorativo. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale, dichiarava l’illegittimità del licenziamento ritenendo sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato, pur riconoscendone la sussistenza e l’antigiuridicità. Di conseguenza, la Corte territoriale dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava parte datoriale al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs 23/2015. Entrambe la parti ricorrevano in cassazione. La società contestava, tra gli altri motivi, il giudizio di proporzionalità operato dalla Corte territoriale, ma gli Ermellini ribadivano il proprio costante orientamento per cui tale valutazione è devoluta al giudice di merito, salvo che la motivazione manchi o sia articolata su argomenti inconciliabili tra loro, circostanze insussistenti nel caso di specie. La lavoratrice, invece, contestava la violazione dell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 23/2015, in virtù dell’interpretazione adeguatrice resa dalla Corte costituzionale con la sentenza 129/2024. La Corte di legittimità accoglieva il motivo di ricorso della lavoratrice, rilevando che la citata pronuncia della Consulta aveva esteso la tutela reintegratoria anche alle «particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative». Secondo il Giudice delle leggi, infatti, in caso di specifiche e nominate inadempienze individuate dal contratto collettivo come punibili con sanzioni conservative, non vi è un «fatto materiale» che può essere posto a fondamento del licenziamento. Ed invero, in caso di licenziamento a fronte di un addebito per cui il Ccnl prevede una sanzione conservativa, la fattispecie va equiparata a quella dell’insussistenza del fatto materiale, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata. Per la Corte costituzionale «la mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti». Richiamando la pronuncia della Consulta, la Corte evidenzia altresì che la predeterminazione della sanzione conservativa ad opera della contrattazione collettiva consente al datore di conoscere in anticipo la gravità di determinate condotte del lavoratore e quindi di adeguare ex ante la sanzione disciplinare, senza correre il rischio di dover subire l’alea di un successivo giudizio di proporzionalità. Stante quanto sopra, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché verifichi se l’addebito era oggetto di specifica previsione di sanzione conservativa nell’ambito del Codice disciplinare contenuto nel Ccnl applicato in azienda.