Sicurezza nei cantieri: condannato il coordinatore che non aggiorna il piano di sicurezza anche se il cantiere è fermo

Sicurezza nei cantieri: condannato il coordinatore che non aggiorna il piano di sicurezza anche se il cantiere è fermo

  • 31 Luglio 2026
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La presente decisione ha origine dalla condanna dell’imputato, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile, per avere omesso di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all’evoluzione dei lavori. L’imputato propone ricorso in quanto il cantiere era stato sospeso poiché sottoposto a sequestro, dunque asseriva che non poteva esserci alcuna evoluzione e che il cantiere non poteva ritenersi attivo solo per via della presenza di gru e macchinari. Con la Sentenza n. 28466 del 27 luglio 2026, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ricordando che tra gli obblighi del coordinatore in materia di salute e di sicurezza rispetto alla realizzazione dell’opera vi è anche quello di vigilare sul cantiere quando è fermo, in quanto esso comunque esiste nella sua entità fisica e giuridica e pertanto genera delle responsabilità in capo al coordinatore, come la presa in carico degli aggiornamenti del piano di sicurezza con la verifica dei rischi propri della sospensione, come il degrado delle opere provvisionali o il rischio di intrusioni di terzi. Confermata, quindi, la condanna del ricorrente.