Lavoratori notturni: spetta l'indennità sostitutiva del servizio mensa

Lavoratori notturni: spetta l'indennità sostitutiva del servizio mensa

  • 31 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Con l'Ordinanza 17 luglio 2026, n. 23453, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del diritto al servizio mensa nel comparto Sanità, si inserisce in un orientamento già delineato dalla giurisprudenza e aggiunge due precisazioni destinate a ridurre ulteriormente gli spazi di contenzioso. La decisione, infatti: 
conferma che il diritto al servizio mensa – o alla relativa indennità sostitutiva ove il servizio non sia assicurato – spetta anche al personale impiegato nei turni notturni; 
ribadisce che tale diritto non può essere neutralizzato attraverso la fruizione di altri istituti contrattuali, quali le pause retribuite previste dal CCNL. Con la pronuncia in commento la Corte completa un percorso interpretativo avviato negli ultimi anni, chiarendo definitivamente alcuni profili che avevano continuato ad alimentare il contenzioso tra aziende sanitarie e dipendenti. Continuità della disciplina contrattuale. Uno degli argomenti più significativi sviluppati dalla Corte riguarda l'evoluzione della contrattazione collettiva. La Corte esclude che i successivi rinnovi del CCNL abbiano modificato il presupposto del diritto al servizio mensa. L'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 aveva riconosciuto il diritto al servizio mensa per il personale impegnato in prestazioni giornaliere superiori a 6 ore, collegandolo alla pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche e all'eventuale consumazione del pasto. Questo assetto non è mai stato superato. Al contrario, prima l'art. 27 del CCNL 2016-2018 e successivamente l'art. 43 del CCNL 2019-2021 hanno mantenuto un espresso rinvio alla disciplina del 2001, confermandone la perdurante operatività. Anche l'attuale contratto collettivo, infatti, richiama l'art. 29 del CCNL integrativo quale disciplina di riferimento per la pausa del personale la cui prestazione ecceda le sei ore giornaliere. Questa continuità contrattuale rappresenta il presupposto della decisione. Pur intervenendo più volte sull'organizzazione dell'orario di lavoro, le parti collettive non hanno modificato il fondamento del diritto alla mensa, che continua a trovare la propria disciplina nell'impianto introdotto nel 2001. La Cassazione si limita così a prendere atto di un dato già presente nella contrattazione collettiva, confermando un'interpretazione che può ormai considerarsi consolidata. La decisione del 2026 rappresenta l'approdo di un percorso iniziato con Cass. 1° marzo 2021 n. 5547, nella quale la Corte ha chiarito che il diritto al servizio mensa non dipende dalla tradizionale collocazione del pasto nell'orario di pranzo, bensì dalla funzione di recupero delle energie psicofisiche svolta dalla pausa prevista dall'art. 8 D.Lgs. 66/2003. Successivamente, Cass. 31 ottobre 2022, n. 32113 ha precisato che il diritto sorge per effetto della durata della prestazione lavorativa e non richiede che il lavoratore abbia concretamente chiesto di interrompere il turno per consumare il pasto. L'orientamento è stato quindi ribadito da Cass. 8 agosto 2024 n. 22478, mentre Cass. 16 agosto 2025 n. 23370 ha sottolineato come le esigenze di continuità assistenziale incidano esclusivamente sulle modalità organizzative del servizio, senza comprimere il diritto riconosciuto dalla contrattazione collettiva. L'ordinanza in commento si inserisce in questa linea interpretativa e ne completa il percorso, affrontando questioni che continuavano ad essere oggetto di contestazione nelle controversie promosse dal personale sanitario. Turni notturni: nessuna eccezione al diritto alla mensa. 
L'ordinanza affronta espressamente anche la posizione del personale impiegato nei turni notturni, chiarendo un aspetto che aveva continuato ad alimentare il contenzioso. Le aziende sanitarie sostenevano che la particolare articolazione della prestazione notturna, unita alla corresponsione della relativa indennità, giustificasse un trattamento differenziato rispetto ai turni diurni. Secondo questa impostazione, l'impossibilità di consumare il pasto durante il turno o la specifica indennità riconosciuta al lavoro notturno avrebbero escluso il diritto al servizio mensa o alla corrispondente indennità sostitutiva. La Cassazione respinge tale ricostruzione. Il diritto alla mensa, infatti, non dipende dal momento in cui il pasto viene consumato, ma dalla durata della prestazione lavorativa e dal conseguente diritto alla pausa previsto per i turni superiori alle 6 ore. Ne consegue che il lavoro notturno non costituisce, di per sé, una deroga alla disciplina generale. La Corte esclude, inoltre, che l'indennità per lavoro notturno possa assorbire quella sostitutiva del servizio mensa. I due istituti rispondono, infatti, a finalità diverse: la prima remunera il maggiore disagio connesso alla prestazione resa in orario notturno, mentre il secondo assicura una misura di carattere assistenziale collegata alla consumazione del pasto. Proprio la diversità di funzione impedisce qualsiasi sovrapposizione o compensazione tra le due voci. Nessuna compensazione con le pause retribuite. Il secondo profilo affrontato dall'ordinanza riguarda il rapporto tra servizio mensa e pause retribuite. Anche sotto questo aspetto la Corte prende posizione in modo netto, escludendo che l'amministrazione possa opporre la fruizione delle pause previste dal contratto collettivo per negare il diritto all'indennità sostitutiva della mensa. La motivazione valorizza la diversa funzione dei due istituti: 
la pausa costituisce uno strumento di organizzazione dell'orario di lavoro e tutela il recupero psico-fisico del dipendente; 
il servizio mensa, invece, rappresenta una specifica misura di carattere assistenziale collegata alla consumazione del pasto durante la prestazione lavorativa. 
Pur trovando origine nel medesimo contesto organizzativo, i due istituti rispondono a finalità differenti e non sono tra loro fungibili. Ne consegue che la concessione della pausa non esaurisce gli obblighi dell'azienda qualora non sia assicurato il servizio mensa previsto dalla contrattazione collettiva. La continuità prevale sull'evoluzione dei contratti. Uno degli aspetti più interessanti dell'ordinanza non riguarda tanto il diritto alla mensa in sé, ormai ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, quanto il metodo interpretativo adottato dalla Corte. La Cassazione legge, infatti, i diversi rinnovi contrattuali come un percorso di sostanziale continuità. Le modifiche intervenute nella disciplina dell'orario di lavoro e delle pause non vengono considerate espressive della volontà di ridimensionare il diritto al servizio mensa, ma come interventi che si inseriscono in un impianto negoziale rimasto immutato nei suoi elementi essenziali. Il costante rinvio all'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 assume, in questa prospettiva, un preciso significato interpretativo, secondo il quale si evidenzia che le parti collettive hanno aggiornato la disciplina del lavoro, non il fondamento del diritto alla mensa. Più che affermare un nuovo principio sul servizio mensa, l'Ordinanza 23453/2026 chiarisce il criterio con cui deve essere letta l'evoluzione della contrattazione collettiva. La Corte valorizza la continuità dell'impianto negoziale costruito a partire dal CCNL integrativo del 2001, osservando che i successivi rinnovi hanno modificato la disciplina dell'orario di lavoro senza incidere sul fondamento del diritto. È in questa prospettiva che trovano naturale conferma sia l'estensione della tutela al lavoro notturno sia l'esclusione di qualsiasi compensazione con altri istituti contrattuali. Il vero interesse della decisione risiede dunque non tanto nell'affermazione di un principio nuovo, quanto nel metodo interpretativo adottato, destinato ad orientare anche la lettura delle future evoluzioni della disciplina collettiva.