Nullità del patto di prova per difetto di specificazione delle mansioni
- 30 Luglio 2026
- Pubblicazioni
Con la sentenza 3772/2026, pubblicata il 14 luglio 2026, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro è tornato ad occuparsi del patto di prova e delle conseguenze della sua nullità genetica per mancata specificazione delle mansioni oggetto dell’esperimento. La vicenda trae origine dal ricorso di una lavoratrice, assunta nel giugno 2025, il cui contratto individuale conteneva un patto di prova privo dell’indicazione specifica delle mansioni oggetto dell’esperimento. Il contratto, infatti, si limitava prevedere che la lavoratrice avrebbe assunto «a titolo esemplificativo» la qualifica indicata dal datore di lavoro, che si sarebbe impegnato in corso di rapporto «a fornire indicazioni rilevanti ai fini del conferimento dell’incarico e dell’assegnazione di compiti o mansioni». Il rapporto di lavoro cessava nel settembre 2025 per effetto del recesso intimato dal datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova. La lavoratrice adiva, quindi, il Tribunale di Milano, impugnando il recesso e deducendo, tra l’altro, che la medesima società, già in altre plurime circostanze, aveva assunto personale con patto di prova per poi recedere sistematicamente dai rispettivi rapporti alla scadenza del periodo. Il Tribunale, richiamando un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che la nullità genetica del patto di prova può discendere da diverse fattispecie, tra cui, oltre alla mancanza di forma scritta, anche l’omessa specificazione delle mansioni oggetto dell’esperimento. Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che il contratto individuale della ricorrente non conteneva alcuna indicazione puntuale delle mansioni che la lavoratrice avrebbe dovuto svolgere durante il periodo di prova, essendosi le parti, come detto, limitate a un rinvio generico a successive «indicazioni» che il datore di lavoro si riservava di fornire. La società convenuta, peraltro, rimasta contumace, non ha fornito alcun elemento difensivo idoneo a contrastare tale accertamento. Il Tribunale, di conseguenza, ha accertato la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato della lavoratrice. Ma è sul versante delle conseguenze applicative che la sentenza del Tribunale di Milano offre il proprio contributo più rilevante. In primo luogo, si premette che la nullità della clausola contenente il patto di prova, in quanto parziale, non si estende all’intero contratto, ma determina la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in applicazione dell’articolo 1419, comma 2, del Codice civile. La conseguenza automatica di tale meccanismo è il venir meno del regime di libera recedibilità di cui all’articolo 2096 del Codice civile e, corrispondentemente, l’assimilazione del recesso datoriale a un ordinario licenziamento, sottoposto alla verifica giudiziale della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. Fino a tempi recenti, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 20239/2023) riteneva che «il recesso ad nutum …, intimato in assenza di valido patto di prova, non riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi di cui al Dlgs 23 del 2015, articolo 3, comma 2, nelle quali è prevista la reintegrazione, resta assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria». Tale impostazione è stata tuttavia superata a seguito della sentenza della Corte costituzionale 128/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 23/2015 nella parte in cui non prevedeva l’estensione della tutela reintegratoria attenuata anche ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fondati su un fatto materiale insussistente. Tale riallineamento delle tutele, come chiarito anche dalla sentenza del Tribunale di Milano in commento, consente oggi di qualificare il recesso motivato dal mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo come un’ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto materiale. Il ragionamento è, a ben vedere, logico: se il patto di prova non esiste validamente, non può nemmeno esistere un licenziamento per «mancato superamento della prova», con la conseguenza che il fatto posto a fondamento del recesso è, semplicemente, insussistente. Il Tribunale di Milano, in applicazione pedissequa di tale principio, ha riconosciuto alla ricorrente la tutela reintegratoria attenuata di cui al secondo comma dell’articolo 3 del Dlgs 23/2015, come costituzionalmente interpretato, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Sarà interessante osservare, nei prossimi mesi, se la giurisprudenza di merito confermerà in modo uniforme tale impostazione o se, al contrario, residueranno margini di resistenza applicativa, specie con riferimento alla distinzione, sempre delicata sul piano probatorio, tra vizio genetico e vizio funzionale del patto di prova.