Licenziamento illegittimo, retribuzione dovuta anche se non si lavora

Licenziamento illegittimo, retribuzione dovuta anche se non si lavora

  • 29 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo e disposto la reintegrazione dei lavoratori. La società, in ottemperanza all’ordine di reintegra, ha richiamato i dipendenti e ricostituito i rapporti di lavoro. Contestualmente, però, li ha trasferiti presso la sede di Catania, dove i lavoratori non si sono mai recati, non verificandosi pertanto alcuna effettiva dell’attività lavorativa. Successivamente i trasferimenti sono stati dichiarati illegittimi, ritenendo la mancata presentazione presso la nuova sede assegnata una legittima reazione ad una condotta datoriale illegittima. Nel frattempo la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato la legittimità dei licenziamenti, revocando il provvedimento di reintegra e condannando i lavoratori a restituire le somme percepite nel frattempo, tra cui la retribuzione. Ma per la Cassazione (ordinanza 23919/2026) quest’ultima non deve essere restituita. In via preliminare, la Suprema corte ha confermato il principio per cui la riforma della sentenza, che abbia accertato l’illegittimità di un licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore, produce l’effetto espansivo esterno previsto dall’articolo 336 del Codice di procedura civile, secondo cui, oltre alla caducazione dell’accertamento e dell’ordine ripristinatorio, viene meno anche la ricostituzione del rapporto di lavoro e dunque il licenziamento riacquisirà la sua efficacia estintiva fin dalla data della sua intimazione. Inoltre, è pacifico che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado sono giustificate dall’obbligo risarcitorio derivante dall’illegittimità del licenziamento e, per effetto di ciò, devono considerarsi ripetibili fin dal momento della riforma. Tuttavia i giudici di legittimità hanno precisato che la ripetibilità va esclusa qualora all’ordine di reintegra segua l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, giacché in tal caso opera la salvezza di quanto percepito posta in forma generale dall’articolo 2126 del Codice civile per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in violazione di legge. Nel caso specifico, i giudici di merito, con accertamento di fatto ritenuto insindacabile in cassazione, avevano verificato che la società, una volta richiamati i lavoratori, aveva esercitato nei loro confronti i tipici poteri, direttivo e disciplinare, disponendo i trasferimenti e contestando l’assenza ingiustificata. Tale condotta datoriale, in forza degli articoli 2094 e 2126 del Codice civile, ha fatto sorgere l’obbligazione retributiva che non può sfuggire alla regolamentazione di legge che caratterizza il rapporto di lavoro. Di conseguenza, l’effetto espansivo esterno, in ipotesi di riforma della sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitato alle conseguenze che discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità del recesso, vale a dire l’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e l’obbligo risarcitorio, ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro che sia stato, sia pure temporaneamente, ripristinato in esecuzione dell’ordine giudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo “indirettamente” collegati alla iniziale declaratoria di illegittimità dell’atto risolutivo.