Mansioni superiori: onere probatorio in presenza della c.d. promozione automatica

Mansioni superiori: onere probatorio in presenza della c.d. promozione automatica

  • 29 Luglio 2026
  • Pubblicazioni
Il lavoratore chiedeva l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato in un livello superiore dopo aver ricoperto per anni il posto di altro lavoratore, seppur non continuativamente. La domanda veniva respinta dalla Corte territoriale, decisione confermata dalla Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 23718 del 21 luglio 2026 ricorda anzitutto che in materia di sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, l'articolo 2103 c.c. non prescrive che il datore di lavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasione dell'assegnazione, il nominativo del sostituito ed i motivi della sostituzione. Inoltre, in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio in caso di c.d. promozione automatica, la Corte ha già avuto modo di affermare che grava sul lavoratore l’onere di provare che il lavoratore sostituito fosse assente senza diritto alla conservazione del posto di lavoro, configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozione. In tale contesto, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza e l’assenza di abuso datoriale nell’utilizzo per diversi anni del lavoratore con qualifica inferiore per superiori mansioni si configura come una condizione negativa. Avendo la Corte d’Appello adempiuto ai suddetti principi, la Cassazione respinge il ricorso proposto dal lavoratore.