Licenziamento della delegata sindacale: la vicinanza temporale alle iniziative collettive non prova, da sola, la ritorsione
- 29 Luglio 2026
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Un recente decreto del Tribunale del lavoro di Parma ha rigettato il ricorso ex art. 28 St. lav. proposto da un’organizzazione sindacale contro una società del settore commerciale. Il sindacato sosteneva che il licenziamento di una dirigente sindacale, RSA e RLS costituisse l’esito di una strategia datoriale diretta a ostacolarne l’attività collettiva.
Il giudice ha anzitutto confermato che il licenziamento può integrare una condotta plurioffensiva:
può ledere sia il diritto individuale della lavoratrice sia la libertà e l’attività sindacale.
Il sindacato deve però dimostrare l’oggettiva idoneità della condotta a comprimere tali prerogative e la natura pretestuosa o ritorsiva dell’esercizio del potere disciplinare. Nel caso saminato, gli addebiti riguardavano abbandoni della postazione, uso del cellulare, inosservanza delle disposizioni organizzative e mancata collaborazione con i colleghi. La loro collocazione temporale successiva a scioperi e rivendicazioni sindacali
non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di ulteriori e concreti elementi probatori. Anche le precedenti iniziative aziendali non hanno dimostrato un disegno antisindacale:
una contestazione sui permessi era stata archiviata dopo la documentazione delle cariche ricoperte;
i dati sul lavoro somministrato erano stati trasmessi pochi giorni dopo la richiesta;
la contestazione disciplinare era seguita tempestivamente alla conoscenza delle segnalazioni.
La decisione ricorda però che il rigetto del ricorso sindacale non accerta definitivamente la legittimità del licenziamento sul piano individuale, trattandosi di azioni autonome. Per il sindacato, l’allegazione deve quindi tradursi in una prova precisa del nesso ritorsivo;
per il datore, tracciabilità, tempestività e coerenza restano essenziali per escludere l’antisindacalità.